FOTOGRAFARE IL VICINO MENTRE VIOLA LE REGOLE CONDOMINIALI, INTEGRA IL REATO DI MOLESTIE?

Secondo i giudici della Corte di Cassazione fotografare un vicino di casa mentre sta violando le regole condominiali, non integra il reato di molestie ove il comportamento non sia abituale e  petulante

Il comportamento di chi fotografa i condomini, al fine di documentare le violazioni del regolamento condominiale, non integra il reato di molestie, a meno che non si tratti di un comportamento abituale e petulante.

Ciò è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 18539 del 2017, con cui ha ritenuto insussistente il reato di molestie, ex art. 660 del codice penale, per il quale era stato condannato l’imputato in sede di merito.

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Al soggetto si contestava di avere arrecato molestie alle sue vicine di casa, fotografandole mentre passavano vicino allo stabile condominiale, come dichiarato dalle parti e suffragato da altri testimoni.

Questi, avevano riportato l’ossessione dell’imputato per il rispetto delle regole condominiali, tanto da essere solito scattare molte fotografie con il fine di cogliere e documentate eventuali infrazioni del regolamento condominiale.

Secondo il giudice di merito, i continui appostamenti sul terrazzo della propria abitazioni, al fine di cogliere sul fatto condomini e visitatori, costituiva una condotta connotata dal requisito della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, indiscreto, idoneo ad interferire nella sfera della quiete e della libertà delle persone.

La difesa dell’imputato invece riteneva che non sussisterebbero gli estremi del reato contestatogli, che si configurerebbe in presenza di una condotta invasiva della sfera altrui, tenuta per petulanza, mentre le parti lese hanno riferito che il vicino le aveva fotografate senza nessuna ostentazione.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, la sentenza impugnata ha affermato che la molestia ed il disturbo arrecato alle persone offese non dipendeva dalla natura o dalla gravità dei comportamenti singolarmente riferibili all’imputato, ma dalla loro asserita abitualità.

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Secondo i giudici di legittimità invece, da una parte è escluso che gli episodi fossero idonei ad integrare distinti fatti di molestie, e dall’altra non può ritenersi abituale una condotta che si è realizzata in danno delle singole parti lese una sola volta.

Le molestie, ex art. 660 del codice penale, si verificano solamente se la condotta di chi fotografa è ripetuta e connotata da petulanza, cioè dall’agire in modo pressante e vessatorio. Nessun reato se lo scatto è isolato e fugace.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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