IL FIGLIO CHE NON AIUTA IL GENITORE IN STATO DI BISOGNO: PROFILI PENALI

Le fattispecie penali che vengono in rilievo sono l’abbandono di incapaci e la violazione degli obblighi di assistenza familiare

Se ci soffermiamo un attimo sul rapporto tra genitori/figli, di primo acchito si pensa al dovere dei primi di occuparsi dei secondi. Ciò non significa che non sia vero anche l’opposto, specie quando l’età dei genitori avanza ed hanno bisogno di assistenza e cura.

In alcune ipotesi, l’obbligo di aiutare ed assistere i genitori, ove non adempiuto, può integrare una fattispecie di reato, ossia l’abbandono di incapaci.

L’articolo 591 c.p. dispone che:

“Chiunque abbandono una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidati nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei mesi se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, del tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato”.

La giurisprudenza, in diverse occasioni ha ricondotto a questa fattispecie penale il caso di inadempimento dell’obbligo di cura dei genitori.

Con la sentenza n. 44098/2016 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tale reato ad un signore responsabile di aver lasciato il padre oramai anziano in una situazione di pericolo, contravvenendo anche alle disposizioni costituzionali che riconoscono la famiglia come società naturale, ex art. 29 e la inquadrano tra le formazioni sociali ove i singoli estrinsecano la propria personalità e che sanciscano il dovere di solidarietà.

V. anche

Anche da un punto di vista civilistico, i figli hanno dei precisi dovere di cura rispetto alla madre e al padre, sanciti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, che disciplinano gli alimenti.

Si tratta di prestazioni di assistenza materiale che vanno riconosciute nei confronti di chi non è in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e che sono poste a carico d soggetti vicini al bisognoso.

Chi si sottrae dall’obbligo di prestare gli alimenti al genitore potrà subire una condanna penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570 c.p.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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