FEDE PREVILEGIATA E QUERELA DI FALSO

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017 ha stabilito che gli atti del concessionario della riscossione non godono di fede privilegiata e pertanto il contribuente può contestarli senza dover proporre querela di falso

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 26519 del 9/11/2017 ha dichiarato che:

“L’atto di pignoramento presso terzi, …in tema di esecuzione esattoriale ha la natura di atto esecutivo e quindi di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art. 2700 c.c. è riservata ai soli atti pubblici, sicché si rivela infondata l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall’agente della riscossione fa piena fede fino a querela di falso dell’attività compiuta per la sua redazione”.

Nel caso in oggetto, il Tribunale di Taranto aveva accolto il ricorso di un contribuente che lamentava l’illegittimità di un pignoramento presso terzi emesso dall’agente della riscossione in quanto privo della specifica indicazione delle cartelle esattoriali poste a base della pretesa.

Il concessionario contestava l’eccezione del contribuente ritenendo che l’elenco delle cartelle era stato materialmente allegato al pignoramento e ciò era incontestabile in quanto nel testo dell’atto l’ufficiale della riscossione sosteneva che i titoli erano stati allegati.

Secondo il concessionario il fatto stesso che nel pignoramento fosse indicato che l’elenco delle cartelle era stato allegato, rappresentava una dichiarazione su un atto pubblico e per ciò munita di fede privilegiata non contestabile fino a querela di falso.

Per i giudici di Cassazione, la fede privilegiata riguarda solamente alcune funzioni degli atti della riscossione, cioè quelle inerenti alle attività di notifica diversamente dalla redazione degli atti esattoriali che rappresentano dei meri documenti di parte, liberamente contestabili.

I giudici enunciano che:

“L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione…sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 c.c., conservando invece quella di atti processuale di parte”.

Di conseguenza, l’attestazione contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha predisposto l’atto non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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