FALLIMENTO E BILANCI TARDIVAMENTE DEPOSITATI

La Corte di Cassazione Civile, sez. I, con la ordinanza n. 13746 del 31 maggio 2017 ha dichiarato che il giudice, in caso di fallimento, non può tenere conto dei bilanci tardivamente depositati

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 31/05/2017, n. 13746 ha sostenuto che ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi sono quelli che sono già stati approvati e depositati nel registro delle imprese. Al contrario, il giudice può non tener conto dei bilanci prodotti.

La vicenda:

Il Tribunale aveva dichiarato fallito una SRL; e questa aveva proposto un reclamo, respinto dalla Corte d’Appello.

La società propone ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte:

La Corte di Cassazione sottolinea come il bilancio di esercizio delle società di capitali, per il quale il primo comma dell’articolo 2435 del codice civile prevede che, entro 30 giorni dall’approvazione, una copia del medesimo, deve essere, a cura degli amministratori depositata presso l’ufficio del registro delle imprese oppure spedita allo stesso, a mezzo di raccomandata o con adempimenti telematici.

I giudici ricordano che:

“Si tratta, invero, di un adempimento che assolve ad una funzione meramente informativa, o conoscitiva, proprio della pubblicità-notizia che, tuttavia, riveste una certa importanza per tutti coloro che vengono a contatto con la società: infatti, l’obbligo di deposito del bilancio risponde all’interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società”.

La Corte afferma che:

“I bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, quarto comma, LF, sono quelli approvati e depositata nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 c.c.”.

Censura la decisione presa dalla Corte d’Appello che:

“Nel caso in esame, il giudice di merito, sulla base della mancata prova del tempestivo deposito di bilanci della società fallita presso il registro delle imprese, ha affermato in linea astratta che il solo fatto della violazione delle norme procedimentali, di per sé inficia la capacità di fornire nel procedimenti prefallimentare una prova attendibile dei dati in esso riportati, senza tenere conto della concreta violazione addebitabile alla società debitrice”.

Precisando che:

“In tal modo, tuttavia, esso è prevenuto ad una affermazione che, considerata la natura dichiarativa della pubblicità di quegli atti, non appare corretta, perché è stata compiuta senza l’accertamento concreto della specifica vicenda oggetto in esame”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha censurato la Corte d’Appello per non aver accertato la inattendibilità dei bilanci depositati tardivamente.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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