ESECUZIONE SULLA PRIMA CASA: NOVITÀ A TUTELA DEL DEBITORE
Esecuzione sulla prima casa: le novità a tutela del debitore
Il debitore esecutato potrà ottenere la rinegoziazione del mutuo o un finanziamento da parte di un’altra banca per estinguere il debito
Con una modifica apportata al decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 in sede di conversione, è stato introdotto l’art. 41-bis rubricato
“Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”.
La nuova norma prevede che il debitore esecutato, la cui abitazione principale sia soggetta a procedura esecutiva, possa chiedere ad una banca terza la rinegoziazione del mutuo esistente o un finanziamento da utilizzarsi per estinguere il mutuo già in essere. La nuova banca si surrogherà, quindi, nella garanzia ipotecaria esistente.
Il tutto avverrà con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa e, aspetto non trascurabile, con il beneficiodell’esdebitazione per il debito residuo.
Lo scopo del legislatore è di
“fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori”.
La disposizione è applicabile solo in presenza di determinate condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo:
Se il debitore non riuscirà a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso potràessere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado.
In tal caso, per i successivi cinque anni sarà riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione.
Entro lo stesso termine, il debitore potrà, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti dal familiare, chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo.
Entro 90 giorni, con apposito decreto ministeriale verrannostabilite le ulteriori modalità di applicazione di tale nuova norma.
Avv. Silvia Zazzarini