ESECUZIONE SULLA PRIMA CASA: NOVITÀ A TUTELA DEL DEBITORE


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Esecuzione sulla prima casa: le novità a tutela del debitore

Il debitore esecutato potrà ottenere la rinegoziazione del mutuo o un finanziamento da parte di un’altra banca per estinguere il debito

Con una modifica apportata al decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 in sede di conversione, è stato introdotto l’art. 41-bis rubricato


Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”.

La nuova norma prevede che il debitore esecutato, la cui abitazione principale sia soggetta a procedura esecutiva, possa chiedere ad una banca terza la rinegoziazione del mutuo esistente o un finanziamento da utilizzarsi per estinguere il mutuo già in essere. La nuova banca si surrogherà, quindi, nella garanzia ipotecaria esistente.

Il tutto avverrà con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa e, aspetto non trascurabile, con il beneficiodell’esdebitazione per il debito residuo.

Lo scopo del legislatore è di


fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori”.

La disposizione è applicabile solo in presenza di determinate condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo:

che il debitore sia qualificabile come consumatore;
che il creditore sia una banca;
che il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile e il debitore abbia rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato;
che sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019;
che non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o che questi presentino atto di rinuncia;
che l’istanza sia presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
che il debito complessivo non sia superiore a 250.000;
che l’importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio;
che il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
che il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice;
che non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012 (c.d. legge salva-suicidi).


Se il debitore non riuscirà a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso potràessere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado.

In tal caso, per i successivi cinque anni sarà riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione.

Entro lo stesso termine, il debitore potrà, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti dal familiare, chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo.

Entro 90 giorni, con apposito decreto ministeriale verrannostabilite le ulteriori modalità di applicazione di tale nuova norma.
Avv. Silvia Zazzarini

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