ENTRO QUANTO TEMPO PUÒ ESSERE INCASSATO UN ASSEGNO CIRCOLARE?

L’articolo 84, secondo comma, r.d. n. 1736 del 1933 chiarisce che, per quanto attiene agli assegni circolari, l’azione contro l’emittente istituto di credito si prescrive in tre anni dall’emissione; invece per quanto riguarda l’assegno bancario, l’articolo 32 prevede un termine di soli 8 giorni per la presentazione dello stesso all’incasso, trascorsi i quali l’intestatario può ordinare di non pagare la somma. Nel caso in cui tale ordine sia assente, l’assegno può essere pagato anche in un momento successivo

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 11387 del 2019

La vicenda in questione trae origine dal rifiuto dell’Istituto di Credito di liquidare i quattro assegni circolari portati all’incasso dall’odierna ricorrente. Il Giudice di pace aveva rigettato le doglianze attoree così il ricorrente nell’adire il giudice di secondo grado lamenta l’erroneità della sentenza impugnata

“nella parte in cui non ha considerato che il comportamento della banca si apprezzerebbe come in violazione dell’art. 82 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, a mente del quale l’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall’autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell’emissione, e pagabili a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente”.

Il Tribunale, quale giudice di secondo grado aveva rigettato l’appello, ritenendo che in base all’articolo 32 legge assegni la Banca aveva declinato correttamente il pagamento, in attesa di ricevere l’autorizzazione allo stesso, in quanto il ricorrente aveva portato i titoli all’incasso circa un anno dopo dalla loro emissione. Secondo il giudice anche se la legge prevedeva un termine solamente per gli assegni bancari, la medesima previsione doveva applicarsi anche agli assegni circolari, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione, hanno accolto il ricorso presentato dall’originario attore, ritenendo che

“nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall’art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934, entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente, come è confermato dall’art. 1, comma 345 ter della l. n. 266 del 2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale”.

A conferma di quanto appena esposto si rammenta che l’articolo 84, secondo comma, r.d. n. 1736 del 1933 chiarisce che, per quanto attiene agli assegni circolari, l’azione contro l’emittente istituto di credito si prescrive in tre anni dall’emissione; invece per quanto riguarda l’assegno bancario, l’articolo 32 prevede un termine di soli 8 giorni per la presentazione dello stesso all’incasso, trascorsi i quali l’intestatario può ordinare di non pagare la somma.

Nel caso in cui tale ordine sia assente, l’assegno può essere pagato anche in un momento successivo.

La differenza fondamentale tra un assegno bancario ed un assegno circolare è che questo costituisce un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto di credito autorizzato, per un importo che sia disponibile al momento dell’emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall’emittente.

Per tali ragioni è esclusa l’applicazione analogica degli articoli 32 e 35 all’assegno circolare.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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