ECOGRAFIE E MALFORMAZIONI NON RILEVATE SUL NASCITURO
Malformazione non rilevata durante l’ecografia? Ne risponde il medico
Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 30727 del 2019
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 30727 del 2019 è intervenuta per dirimere una questione alquanto delicata, ossia su chi grava la responsabilità per i danni conseguenti alla nascita di un bambino con una malformazione non rilevata durante l’ecografia fetale.
Nel caso di specie una neo coppia di genitori aveva convenuto in giudizio, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figli minore, una dottoressa al fine di sentirne dichiarare la responsabilità per non aver diagnosticato, durante due esami ecografici di secondo livello la malformazione facciale palesatasi alla nascita del figlio.
Gli attori avevano sostenuto che la malformazione aveva causato in loro e nell’altro figlio un grave trauma psicologico, in quanto inattesa, con ripercussioni anche dal punto di vista lavorativo.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda per mancanza di prova in merito al collegamento causale tra i fatti ed il danno; gli attori non avevano provato che, se fossero stati informati sulla sindrome di cui era affetto il figli, si sarebbero avvalsi della facoltà di interrompere la gravidanza; inoltre dagli accertamenti peritali svolti era emersa la correttezza della dottoressa nello svolgere l’ecografia.
I ricorrenti, nell’adire la Corte di Cassazione lamentano la valutazione della correttezza dell’esame ecografico rispetto ai canoni di diligenza esigibili, per non aver i giudici di merito rilevato che l’esame era stato eseguito con un’apparecchiatura obsoleta e che, secondo le linee guida vigente al tempo dei fatti, sarebbe stato prescritto lo studio della colonna vertebrale e la corretta scansione dell’estremo cefalico.
Rilevano quindi che, se l’ecografia fosse stata eseguita con la dovuta diligenza, l’anomalia vertebrale ed il grave dismorfismo del viso da cui era affetto il neonato si sarebbero dovute rilevare.
Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, rammentando che in tema di responsabilità del medico chirurgo,
“la diligenza nell’adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche”.
Inoltre,
“il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti”.

