E SE IL RAPPORTO TRA NONNI E NIPOTI VIENE OSTACOLATO?
I MINORI HANNO IL DIRITTO A MANTENERE I RAPPORTI CON I NONNI
Spesso accade che i genitori, magari per rappresaglia o per altre difficoltà relazionali, allontanino i figli dai nonni ma questi possono difendere in giudizio il loro rapporto con i nipoti, purché sussista l’interesse di quest’ultimi.
In particolare, il diritto in argomento, viene tutelato dall’art. 317 bis c.c. per cui
“gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.”
Dunque, se il rapporto tra nipoti e nonni viene ostacolato, quest’ultimi possono adire il giudice del luogo ove il minore ha la propria residenza in modo che vengano adottati idonei provvedimenti.
Sul punto, illuminante è la recente ordinanza della I Sezione della Cassazione civile del 23 novembre 2022, n. 34566.
In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, i nonni di una bambina erano stati costretti a ricorrere al Tribunale per i Minorenni, affinché venisse regolamentato il loro diritto di visita e di incontro con la nipote, visto che il rapporto era stato loro impedito a causa dei dissidi tra il loro figlio e la madre della bambina.
Il Tribunale autorizzava l’incontro dei nonni con la nipote presso una struttura di sostegno, onde verificare la qualità del rapporto attraverso un percorso, all’esito del quale procedere per ristabilire un solido legame tra le parti.
La madre della bambina si opponeva chiedendo la sospensione del procedimento, in attesa della definizione del giudizio da lei promosso volto ad ottenere la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre della bambina, anche rilevando che il Tribunale, così decidendo, non aveva tenuto conto che la minore non vedeva i nonni paterni da molti anni e dunque non vi era una pregressa relazione affettiva da tutelare né alcun interesse per la minore.
La donna aggiungeva anche che i nonni paterni non si erano mai attivati per impedire il disgregamento del rapporto tra la piccola ed il padre, né quando quest’ultimo assumeva un comportamento genitoriale inappropriato.
Nonostante il procuratore generale fosse in accordo con la donna, la Corte di appello rigettava il reclamo.
Avverso il decreto di rigetto, la donna proponeva ricorso per Cassazione lamentando l’omessa valutazione di risultanze probatorie decisive a suo favore e acquisite in giudizio ed in particolare sottolineava che l’interruzione delle frequentazioni tra la figlia ed i nonni paterni non era a lei ascrivibile ma a quest’ultimi che erano di fatto scomparsi quando la relazione con il padre era terminata.
I Giudici della Suprema Corte però ritenevano le eccezioni irrilevanti di fronte al diritto degli ascendenti di frequentare i nipoti, diritto questo, da valutarsi alla luce dell’esclusivo interesse del minore.
Così, rilevava la Corte che nella vicenda sottoposta alla sua attenzione
“la ricorrente, perlomeno in giudizio, si è opposta a che ciò avvenisse, in una prospettiva di contrasto nei confronti del suo ex compagno, senza porsi nella corretta ottica dell’interesse della bambina a coltivare la relazione con i propri ascendenti.”
Dunque, ciò che importa è l’interesse del nipote e il diritto dei nonni alla frequentazione, sarà da riconoscere nel caso in cui la presenza di tali figure sia positiva e concorra coi genitori alla formazione ed educazione del minore (si veda Cass. civ., sez. VI-1, 12 giugno 2018, n. 15238) ed a nulla rileva il contegno del padre in seguito alla separazione, poiché ciò è irrilevante per la decisione sulle istanze dei nonni paterni.
Leggi la sentenza
Cassazione civile sez. I – 23.11.2022, n. 34566

