… E SE A MIA INSAPUTA TRASPORTO SOSTANZE STUPEFACENTI?

Trasportare sostanze stupefacenti senza saperlo, quali sono le conseguenze?

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 11501 del 2019

Trasportare senza saperlo della droga all’interno di un paio di scarpe costituisce una condotta gravemente colposa?

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva rigettato l’istanza proposta dall’imputato, di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in riferimento al periodo in cui era stato sottoposto a misura cautelare personale per il reato ex art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990, dal quale era stato assolto in via definitiva dal Tribunale con la formula

“perché il fatto non costituisce reato”.

Secondo i giudici l’istanza di riparazione era stata rigettata in quando ascritta a suo carico una condotta gravemente colposa consistita nell’avere accettato di trasportare, su richiesta della propria compagna, in un viaggio internazionale, un pacco contenente alcune paia di scarpe da bambina che dovevano essere consegnate al fratello di una sua cara amica e al cui interno erano state rinvenute, occultate dentro i tacchi, delle bustine contenenti diversi grami di una nota sostanza stupefacente.

All’istante era stato addebitato di non aver adeguatamente controllato il contenuto del pacco trasportato; tuttavia quest’ultimo nel ricorrere in Cassazione ritiene non sussistenti gli estremi di una condotta gravemente colposa, in quanto gli oggetti gli erano stati consegnati dalla sua compagna, con la quale aveva un rapporto di fiducia, e non era emerso alcun elemento che avrebbe potuto metterlo in allarme o insospettirlo.

Inoltre le modalità di occultamento ed il peso esiguo della sostanza stupefacente, tale da non alterare il peso del pacco, avrebbe reso vana qualsiasi forma di verifica preventiva.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, rammentando che:

“in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità”.

Si deve precisare che in base al primo comma dell’art. 314 c.p.p., è idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo non soltanto la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, ma anche

“la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quo plerumqueaccidit secondo le regole esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo”.

La nozione di colpa viene fornita dall’art. 43 c.p., pertanto deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1, quella condotta che,

“pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso”.

Nel caso di specie la Corte distrettuale aveva attribuito valore ostativo a circostanze di fatto già ampiamente esaminate ed esclude nel giudizio di merito, non tenendo in considerazione che l’occultamento della sostanza stupefacente era stato posto in essere in modo tale che un semplice esame esteriore degli oggetti non potesse rilevarlo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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