È POSSIBILE VIETARE AD UN CONDOMINO DI DISTACCARSI DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO?

Il condominio può vietare con delibera il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato ad un condomino?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 28051 del 2018

Nel caso di specie, il condominio, in seguito a delibera assembleare adita per l’approvazione dei rendiconti, aveva negato ad un condomino, che diversi anni prima aveva eseguito il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, la rinunzia alla contribuzione.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto che, in accordi con il regolamento condominiale, che prevedeva un divieto di distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, con contestuale obbligo dell’utilizzo dello stesso e della contribuzione a carico di ogni unità abitativa, anche in caso di rinuncia dei relativi servizi, che le doglianze attore non avessero alcun fondamento. Detto regolamento costituiva una vera e propria limitazione alla piena disponibilità della singola unità abitativa inserita nel condominio, e quindi dava luogo ad una obligatio propter rem, pienamente valida.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha rammentato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“è legittima la delibera assembleare la quale disponga, in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale posta in deroga al criterio legale di ripartizione dettato dall’art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica. Non è invero ravvisabile nella previsione che il rinunziante all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento debba concorrere alle sole spese per la manutenzione straordinaria o alla conservazione dell’impianto stesso, una norma imperativa non derogabile nemmeno con accordo unanime di tutti i condomini, in forza di vincolo pubblicistico di distribuzione degli oneri condominiali dettato dall’esigenza dell’uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, ed essendo perciò i condomini liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi mediante una disposizione regolamentare di natura contrattuale che diversamente suddivida le spese relative all’impianto”.

Detto ciò deve considerarsi nulla, per violazione del diritto individuale del condominio sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, così come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare l’impianto della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, anche se il suo distacco non cagioni nessun tipo di squilibrio al funzionamento né alcunaggravio di spesa per gli altri condomini.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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