È POSSIBILE REVOCARE IL CONSENSO GIÀ PRESTATO NEL DIVORZIO CONGIUNTO

È possibile la revoca del consenso nel divorzio congiunto?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 19540 del 2018

Nel caso di specie il ricorrente aveva proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte d’Appello aveva rigettato il gravame da lui interposto contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rilevando che all’udienza di comparizione dei due coniugi la moglie aveva revocato il consenso già precedentemente prestato.

Quello che ci interessa capire è se sia o meno possibile revocare il consenso già prestato alla domanda per il divorzio congiunto.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale

“l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l’interesse dei figli minori”.

La revoca del consenso inizialmente prestato da uno dei due coniugi, non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari ai fini della pronuncia del divorzio. Tuttavia, la natura negoziale e processuale dell’accorso intervenuto tra le parti in merito alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali.

Quindi, non può essere condivisa l’affermazione sostenuta dalla Corte d’Appello, secondo cui, analogamente a quanto succede nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l’accoglimento della domanda, rappresentato dall’intesa tra le parti, configurandosi la medesima come atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del tribunale è rivolata solamente ad attribuire efficacia dall’esterno all’accordo stipulato dai coniugi.

Dott.ssa  Benedetta Cacace


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