Devastazione, saccheggio e strage

L’art. 285 del codice penale disciplina il reato di devastazione, saccheggio e strage volti ad attentare la sicurezza dello Stato.

I fatti previsti da questa norma parrebbero coincidere con quanto presto dagli articoli 419 e 422 c.p. A differenza di queste disposizioni, però i fatti devono essere commessi al fine di attentare alla sicurezza dello Stato.

Richiamando il testo dell’art. 285 c.p.:

“chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo”.

Risulta quindi che, connotando il reato con lo scopo nettamente politico dell’agente, le condotte di devastazione, saccheggio e strage sono da ritenersi assorbite dall’art. 285 c.p.

Sul punto merita richiamare quanto disposto dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un attentato compiuto contro la sede di un partito. Questa ha deciso che integra il delitto di strage comune e non quella di strage politica un simile attentato. Questo deriva dalla considerazione che i partiti politici non possono essere ritenuti un’articolazione dello stato.


Sull’elemento oggettivo.

Secondo quanto insegna la Corte, l’elemento oggettivo di questa fattispecie di reato consiste nel portare a compimento qualsiasi fatto diretto a porre in essere le condotte descritte dalla norma.

Sarà quindi sufficiente, per l’essenza del reato, che sia posto in essere un tentativo idoneo a produrre l’evento considerato dalla legge (vedi Cass. Sez. I, 16 dicembre 1977 – 14 febbraio 1978, n. 1684, GP, 78, II, 223).

Passiamo ora concretizzare di significato le condotte individuate dalla norma. Porremo così la definizione delle stesse con quanto espresso la Suprema Corte.

Devastazione – può essere pacificamente ravvisato anche dall’indiscriminata potenza distruttiva di un ordigno. Nel caso di specie la Corte si è pronunciata in merito ad un ordigno particolarmente potente esploso fuori una caserma della Polizia (Cass., Sez. I, 28 aprile 1983 – 7 luglio 1983, n. 6308, GP 84, II, 102).

Saccheggio – trattasi di un fatto commesso da una pluralità di persone che si appropria indiscriminatamente di una rilevante quantità di oggetti. Quest’azione deve essere connotato da uno spirito di assoluta prepotenza e noncuranza per l’ordine costituito da parte dei partecipanti (Cass., 18 aprile 1981, Bolzani, CP 82, 464).

Strage – per comprende cosa si intende con questo termine merita di essere richiamata una nota sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 24 luglio 1984 (Rabito, FI 85, II, 10, nt. Fiandaca). La strage politica, ivi si legge, viene integrata dalla condotta di chi, a mezzo di un attentato con esplosivo lungo una pubblica via, uccida una pluralità di persone e ne metta numerose in pericolo.


Sull’elemento soggettivo.

Concludiamo questo scritto ponendo in evidenza alcuni interessanti arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema.

Rileva in questa sede quanto disposto, ad esempio, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 111290 del 1993. In questa sentenza viene inclusa la massima che individua all’interno della fattispecie in esame un duplice dolo specifico.

Il reato, infatti, prevede la commissione di un fatto posto in essere allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. Questa condotta è diretta a portare nel territorio di quest’ultimo (o anche solo in una parte di esso) la devastazione, il saccheggio o la strage.

Interessante è notare come la norma disponga che questi avvenimenti criminosi siano posti in alternativa tra loro. Una simile ricostruzione giuridica porta a ritenere che per la consumazione del reato in analisi sia sufficiente un fatto diretto a realizzarne anche solo uno di questi.

Sempre ponendosi nell’alveo di quanto disposto dalla Cassazione su questa fattispecie, si richiama quanto contenuto nella sentenza n. 25436 del 2007. In questo provvedimento la Corte ha stabilito, tra l’altro, che la struttura dell’intenzionalità finalistica della condotta tipica rende incompatibile la forma del dolo eventuale.

Avv. Jacopo Marchini