DANNO DA VACCINI: UN SECCO “NO” DELLA CASSAZIONE AL RISARCIMENTO SE IL DANNO NON ERA PREVEDIBILE

Vaccini: si alla reazione avversa ma no al risarcimento del danno se il fatto non era prevedibile

Cassazione Civile ordinanza n. 20727 del 13 agosto 2018

Con la pronuncia in commento la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su una reazione avversa alla vaccinazione avvenuta nel 1992: ad un minore veniva somministrata la vaccinazione antipertossica dalla quale ne scaturiva una reazione avversa consistente in una encefalite con esiti di gravissime lesioni personali.

Si precisa subito che nel caso trattato dalla Cassazione e’ indiscutibile l’esistenza della  reazione avversa alla vaccinazione, reazione accertata dalla stessa CTU, piuttosto si è occupata di verificare la sussistenza o meno di una responsabilità nei confronti dell’ASL o del sanitario e riconoscere così un risarcimento del danno al soggetto leso ed ai congiunti.

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La Corte di Cassazione ha escluso qualche forma di responsabilità e quindi anche il risarcimento del danno ed ha confermato, invece, quanto assunto dalla Corte di Appello e cioè che

“In base alle risultanze dell’espletata c.t.u. medico-legale (ritenuta “estremamente approfondita” e non fatta oggetto di “alcuna specifica censura” da parte degli appellanti): a)l’esistenza del nesso causale tra vaccinazione antipertussica del 13 gennaio 1992 e “successivo sviluppo di un’encefalopatia” a carico del minore; b) l’insussistenza di elementi di responsabilità a carico del sanitario che aveva proceduto alla vaccinazione obbligatoria non essendo “clinicamente evidenti delle controindicazioni alla stessa” e, in particolare, quelle specificate nelle circolare ministeriale n. 9 del 1991 “o anche solo di previ elementi di sospetto circa una predisposizione in tal senso del piccolo XXXXX, là dove l’insorta complicanza neurologica non era clinicamente prevedibile”, in quanto “evento documentato ma estremamente raro”; c) l’imprudente somministrazione delle ulteriori vaccinazioni e, segnatamente di quella antipolio in data 9 novembre 1992, essendo, però, da escludere che le stesse “abbiano potuto causare un qualche aggravamento nel quadro di una encefalopatia già conclamata a seguito della prima vaccinazione”.

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Nella pratica la Cassazione ha confermato che anche in presenza di una reazione avversa alla somministrazione della vaccinazione, quando questa non sia prevedibile, alcuna responsabilità può essere attribuita alla ASL od al medico vaccinatore.

In questo caso inoltre i giudici affermano che non sia ravvisabile nessuna responsabilità nemmeno se nonostante la conclamata encefalite si sia continuato a somministrare le vaccinazioni (nella specie la polio) poiché nel caso sarebbe, dice la CTU, da escludere che

 “abbiano potuto causare un qualche aggravamento nel quadro di una encefalopatia già conclamata a seguito della prima vaccinazione”.

Avv. Tania Busetto


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