DANNEGGIAMENTO DI UN CANCELLO REATO AGGRAVATO

Danneggiare un cancello

La Corte di Cassazione penale, sez. II, con la sentenza n. 51438 del 10/11/2017 ha disposto che danneggiare il cancello è reato aggravato

Deve applicarsi l’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede nel caso di danneggiamento di un cancello di ingresso o di un box auto.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 51438 del 10 novembre 2017.

Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede, può avere ad oggetto sia le cose mobili che le cose immobili, dato che l’ambito di applicazione dell’aggravante riguarda la qualità, la destinazione e la condizione delle cose indicate nell’articolo 625, n. 7 del codice penale e non anche la natura del bene, come confermato dalla sentenza n. 23550 della Corte di Cassazione penale, sez. II.

V. anche

I giudici di Cassazione convengono con la dottrina nel sostenere che l’esposizione di una determinata cosa alla pubblica fede comporta che la medesima si trovi fuori dalla sfera di diretta vigilanza e, pertanto, affidata interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto, per necessità, consuetudine o destinazione naturale.

La ratio di questa previsione risiede nella minor possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose.

Di conseguenza, questa condizione non può mai ricorrere, secondo i giudizi, in merito alla porta d’ingresso di una casa privata o di un locale o di un esercizio commerciale, all’interno dei quali è ragionevole presumere sia presente il proprietario.

Nel caso in oggetto, tuttavia, il bene danneggiato era costituito da un cancello di accesso ad un box auto, che può ritenersi per sua natura esposto alla pubblica fede, non essendo ipotizzabile la costante presenza del proprietario al suo interno.

Da ciò deriva il seguente principio di diritto:

“Integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’arti 635, comma 2, n. 1 c.p., in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p., la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la ratio della maggior tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e , quindi, affidati interamente all’altrui sensi di onestà e di rispetto”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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