CTU DEPOSITATA TARDIVAMENTE? DECURTAZIONE DEL COMPENSO DI 1/3


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La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilazioni dei tempo processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 22621 del 2019

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 22621 del 2019 ha chiarito che nel caso in cui il CTU depositi la relazione in ritardo, anche di un solo giorno, rispetto al termine assegnatogli, il suo compenso deve essere decurtato di 1/3 ex art. 52 del D.P.R. n. 115/2002.

Nel caso di specie il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di primo grado aveva liquidato il compenso del CTU., lamentando l’eccessività della liquidazione sia in merito alle spese rimborsate che per gli onorari riconosciuti per la consulenza e per la successiva relazione essendo stata quest’ultima depositata in ritardo rispetto al termine fissato dal giudice.

Per tali motivi il ricorrente aveva invocato la riduzione di un terzo del compenso spettante al CTU in base all’art. 52, secondo comma, del D.P.R. n. 115/2002.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, richiamando la disposizione impugnata che espressamente prevede:

“Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”.

La norma sopra richiamata prevede due distinte conseguenze per il ritardo nel deposito della relazione dell’ausiliario, a seconda che gli onorari siano calcolati a tempo o meno, e nello specifico nel primo caso non si tiene conto dell’attività espletata dal consulente dopo lo scadere del termine fissato, senza possibilità di applicare l’ulteriore riduzione di un terzo; in quanto in tal modo si introdurrebbe una sanzione non prevista dall’ordinamento.

Nel caso in cui, invece, gli onorari non siano calcolati a tempo, si applica la riduzione di un terzo, senza previsione di un potere per il giudice di graduare la sanzione.

La Cassazione, con la sentenza n. 319 del 1980 si era già pronunciata in materia, esprimendo il seguente principio di diritto:

“L’accertamento se il ritardo nell’espletamento dell’incarico sia conseguente o non ai fatti sopravvenuti non imputabili deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all’esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all’ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacazioni per il periodo successivo alla scadenza, ridurre gli onorari di un quarto, applicare le sanzioni previste dai codici”.

La diminuzione di un terzo del compenso, prevista dall’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002,rappresenta una sanzione volta a disincentivare comportamenti non virtuosi, dai quali può derivare l’allungamento dei tempi del processo e la conseguente lesione del principio sancito dall’art. 111 Cost. del c.d. “giusto processo”.

Pertanto anche in caso di un seppur minimo ritardo, la sanzione prevista dalla norma di cui sopra, deve essere applicata ed il giudice non ha alcun potere discrezionale circa l’applicazione o l’entità della sanzione.

Gli Ermellini, con la sentenza in commento hanno espresso il seguente principio di diritto:

“la decurtazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilazioni dei tempo processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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