SOSPESE PER SEI MESI LE PROCEDURE ESECUTIVE SULLA PRIMA CASA


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Il 30 aprile 2020 entra in vigore la legge di conversione del decreto c.d. “Cura Italia” che prevede la sospensione di tali pignoramenti immobiliari per sei mesi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.110 del 29-04-2020) la legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, Legge 24 aprile 2020, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.

Tra le modifiche introdotte dal Senato, poi confermate dalla Camera, emerge l’inserimento dell’art. 54-ter, che prevede la sospensione per sei mesi, dall’entrata in vigore della legge di conversione, delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Cosa si intende per abitazione principale?

Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986.

Le altre misure in tema di procedure esecutive

In forza del disposto di cui all’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e, pertanto, anche delle procedure esecutive immobiliari.

Tale sospensione è stata prorogata dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che ha stabilito, all’art. 36, la proroga di tale termine sino all’11 maggio 2020 (per complessivi 64 giorni).

SI tratta di tutti i termini dei “procedimenti esecutivi”, quali il termine di notifica del pignoramento immobiliare (ex art. 481 c.p.c.), l’scrizione a ruolo del pignoramento immobiliare (ex art. 557 c.p.c.), l’istanza di vendita (entro 45 gg. dalla notifica del pignoramento – art. 497 c.p.c.), il deposito della documentazione ipocatastale / relazione notarile (ex art. 567 c.p.c.).

Inoltre, le udienze di tutti i procedimenti civili, tra i quali quelli esecutivi, sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020, ai sensi dell’art. 83, comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell’art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.

Avv. Silvia Zazzarini

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