CONTRATTO ATIPICO “4YOU”: È LEGITTIMO?

Il contratto 4you” rivela uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni, in quanto da una parte l’istituto di credito acquista l’immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, dall’altro il sottoscrittore maturerà solamente, alla scadenza del contratto, il premio del proprio investimento e solamente nel caso in cui questo risulterà attivo.

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 3679 del 2019

Nel caso in questione, sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano respinto le doglianze attoree con cui questo aveva chiesto venisse dichiarata la nullità, anche per violazione dell’articolo 1322 c.c., l’annullamento, per vizio del consenso, l’inefficacia, per violazione della normativa a tutela del consumatore, del contratto denominato “4you” stipulato con un istituto di credito, cui aveva aderito diversi anni prima.

Nell’adire la Corte di Cassazione il ricorrente ritiene che la Corte d’Appello avesse escluso il carattere aleatorio di detto contratto, limitandosi solamente a rilevare la sussistenza di una funzione di risparmio diretto alla costituzione di un capitale futuro a lunga scadenza, senza valutare la situazione di squilibrio creata tra contraente debole ed Istituto di credito.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il motivo di ricorso, rammentando che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale:

“Il contratto atipico denominato 4you, in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo, non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi previdenziali di quest’ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio di impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all’investitore”.

Dal canto suo la Banca aveva sostenuto al contrario che il contratto rientrasse in un’operazione lecita, risolvendosi in “un’erogazione di finanziamento a lungo termine dalla Banca al cliente per l’acquisto immediato di strumenti finanziari”.

Il contratto “4you”, come precisato dal costante orientamento giurisprudenziale rivela uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni, in quanto da una parte l’istituto di credito acquista l’immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, dall’altro il sottoscrittore maturerà solamente, alla scadenza del contratto, il premio del proprio investimento e solamente nel caso in cui questo risulterà attivo.

Come precisato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2900 del 2016

“nel contratto 4you il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali è radicalmente disatteso non dall’andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che poteva essere contenuto nel nucleo causale del contratto atipico in questione, ove accompagnato dalle cautele previste dal t.u.f. e dalla normazione regolamentare Consob, ma dal tessuto di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose”.

Pertanto, sulla base di quanto appena esposto gli Ermellini ritengono che la sentenza impugnata non sia in linea con i principi sopra esposti, avendo questa affermato che non vi era alcuno squilibrio contrattuale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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