CONSEGUENZE PER MANCATA SEGNALAZIONE DI UN CANTIERE MOBILE IN CASO DI SINISTRO

In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada impegnati nella circolazione ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 29291 del 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha confermato la condanna per il reato ex art. 589 c.p. ai danni del legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori appaltati, che, non avendo segnalato adeguatamente il cantiere mobil,e aveva causato la morte di un automobilista.

Nel caso di specie, un uomo, a guida della sua auto stava percorrendo un tratto di strada interessato da lavori di ampliamento della carreggiata ad una velocità ben oltre il limite imposto, quando all’improvviso dopo aver superato un’altra vettura si era ritrovato davanti un cantiere mobile per il rifacimento di una conduttura idrica. Per evitare l’ostacolo aveva invaso la corsia opposta, causando un sinistro con una vettura che giungeva dal senso opposto, cagionandone la morte della conducente.

L’art. 589 c.p., che disciplina l’omicidio colposo, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni, chiunque cagioni la morte di un uomo per colpa; il secondo comma prevede la pena della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada”.

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Gli Ermellini hanno affermato che il conducente dell’auto si era imbattuto senza alcun preavviso in un ostacolo, e che con la sola illuminazione proveniente alla sua vettura, non poteva che accorgersi dell’ostacolo quando oramai vi era troppo vicino; invece se vi fosse stata una adeguata segnalazione del cantiere mobile, l’uomo sarebbe stato in grado di regolare la sua condotta di conseguenza.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, nel caso in esame sussiste la diretta responsabilità̀ dell’imputato, che in qualità̀ di legale rappresentante della ditta che avrebbe eseguito i lavori, aveva al contempo la qualifica di responsabile per la sicurezza per i lavori appaltati e per tali motivi avrebbe dovuto operare il necessario controllo sulla corretta esecuzione dei lavori dei suoi operai.

La Corte rammenta a proposito anche un’ altra precedente pronuncia della Sez. 4, n. 26394 del 20/05/2009

“In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulle circolazione stradale, in caso di incidente originato dall’assenza delle misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente (Nella specie, la Corte ha stabilito che, pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata installazione in prossimità del cantiere dei coni e dei delineatori flessibili, previsti dall’art. 31, comma quinto del regolamento cit., aveva impedito al conducente di rendersi conto della presenza del restringimentodella carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi)”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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