CAUSE DI DIVISIONE EREDITARIA: COME CALCOLARE IL COMPENSO DELL’AVVOCATO

Nelle cause di divisione ereditaria, per determinare gli onorari dell’avvocato, si deve far riferimento alla quota in contestazione e non alla massa attiva

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 21495 del 2018

Il caso al vaglio della Corte di Cassazione riguardo un avvocato che aveva convenuto in giudizio gli eredi di una sua cliente al fine di farsi riconoscere l’importo dovuto per l’attività professionale svolta. La causa che stava seguendo per la cliente poi deceduta, riguardava l’impugnazione di un testamento e la divisione ereditaria.

Secondo il ricorrente, il pagamento del suo onorario doveva essere commisurato al valore della controversia, che ammontava al valore dell’asse ereditario, ossia a diversi milioni di euro, maggiorato ex art. 5 n. 4 della tariffa professionale forense avendo assistito un numero elevato di parti.

Per quanto riguarda la liquidazione degli onorari dell’avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, dato che l’art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, anche se rinvia al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione del compenso, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali dispone che il valore è determinato in relazione “alla quota o ai supplementi di quota in contestazione”.

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Tale disposizione, essendo diretta a collegare il valora della causa all’interesse perseguito in concreto dalla parte, è applicabile per analogia anche per la liquidazione degli onorari dovuti dal cliente in relazione all’azione di riduzione.

Secondo orientamento giurisprudenziale, espresso nelle sentenze di Cassazione n. 3970/75, 2978/91 e 2776/78 le cause di riduzione per lesione di legittima sono assimilabili a quelle di divisione ai fini della competenza per valore della domanda, perché anche le cause di divisione richiedono l’accertamento della consistenza dell’intero asse ereditario. Il valore si deve determinare ex artt. 14 e 15 c.p.c. secondo la natura dei beni che costituiscono l’asse ereditario.

Il valore della causa di petizione dell’eredità e di annullamento di testamento deve determinarsi in applicazione analogia del terzo comma dell’art. 12 c.p.c., secondo i valori dei beni controversi secondo il disposto dell’art. 14 e 15 c.p.c. al lordo delle passività.

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Se è stata proposta domanda riconvenzionale, il valore della causa, ai fini della quantificazione del compenso del legale non ci cumula con la domanda principale dell’attore, ma se di valore superiore a quest’ultima, può comportare l’applicazione dello scaglione superiore in quanto la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone al professionista una maggiore attività di difesa, idonea a giustificare l’utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei differenti interessi perseguiti dalle parti.

La Corte di Cassazione ha chiarito che:

“Il principio secondo il quale, nell’ipotesi in cui più parti abbiano agito o siano state convenute nello stesso processo in cause connesse, il valore di ogni causa connessa deve essere separatamente considerato anche ai fini della liquidazione degli onorari dell’avvocato e dei diritti di procuratore, trova un temperamento nella particolare ipotesi di difesa di più parti aventi una identica posizione processuale nei commi 4 e 5 dell’art. 5 d.m. 26 settembre 1979, nel senso che può essere liquidato un compenso base unico, aumentato del 20% per ogni parte sino ad un massimo di 6, oppure un compenso autonomo per ogni parte ridotto del 30% quando, pur nell’identità di posizioni processuali, la prestazione professionale ha comportato l’esame di situazioni particolari di fatto e di diritto rispetto all’oggetto della causa, costituendo l’anzidetto aumento del 20%, una volta esposto dall’interessato, minimo inderogabile che non può essere disconosciuto dal giudice”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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