CARTELLA DI PAGAMENTO SENZA AVVISO BONARIO

Se vi è controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, l’avviso bonario è necessario solamente nel caso in cui vi siano dei dubbi sui dati resi dal contribuente

Se il postino vi consegna una cartella di pagamento, ma prima di quel momento non avete mai ricevuto alcun avviso bonario? Come ci si deve comportare?

Le cartelle di pagamento sono atti aventi la medesima forza di una sentenza del giudice, di un assegno o di un atto notarile; sono titoli esecutivi. Ciò significa che se non vengono pagati, il creditore, in tal caso L’Agenzia Entrate e Riscossione, può pignorare i beni senza prima passare dal tribunale per farsi autorizzare.

Si avranno solamente 60 giorni di tempo per pagare, altrimenti si dovranno accettare le azioni esecutive che l’agente della riscossione vorrà intraprendere.

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Ciò non vuol dire che la cartella di pagamento non sia passibile di contestazione. Vi sono 60 giorni di tempo per farlo. Se la cartella si riferisce a multe non pagate, il termine scade a 30 giorni, mentre se riguarda i tributi dovuti all’inps o all’inail si ha 40 giorni di tempo.

La cartella di pagamento ti domanda il pagamento di un determinato importo. Può riscuotere solamente i crediti dello Stato, delle pubbliche amministrazioni o degli enti locali. In tale ambito non rientrano soltanto le tasse e i tributi, ma anche le sanzioni.

Alcune volte è possibile la riscossione senza la notifica della cartella di pagamento; come in occasione degli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi, emessi dall’Agenzia delle Entrate. Tali avvisi di accertamenti hanno la natura di titoli esecutivi, per cui la cartella diventa inutile. L’esattore invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della riscossione e successivamente procederà direttamente all’esecuzione forzata.

La Corte di Cassazione molte volte si è soffermata sul problema della validità o meno della cartella di pagamento senza avviso bonario. La sentenza n.17396/2010 è la più chiara sul punto.

V. anche

La Corte ha operato un distinguo:

  • Quando l’Agenzia delle Entrate esegue un controllo automatizzato e tale controllo rileva un risultato differente da quello indicato dal contribuente in dichiarazione dei redditi, l’avviso bonario è indispensabile, in quanto si vuole dare la possibilità al soggetto di correggere il proprio errore;
  • Invece, se l’Agenzia delle Entrate rileva che la dichiarazione dei redditi è corretta, ma il pagamento delle tasse è inferiore rispetto all’imponibile da esso dichiarato, non vi è un errore ma un inadempimento.

Quando l’Agenzia delle Entrate deve domandare il pagamento di imposte non versate dal contribuente, ma sul cui ammontare non vi sono contestazioni, può inviare la cartella di pagamento senza l’avviso bonario.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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