BANCOMAT E DISABILI
Accessibilità al bancomat per i soggetti disabili
La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 18762 del 23 settembre 2016 ha condannato una banca in quanto, il bancomat non era accessibile ad un disabile
L’articolo 3 della Costituzione dispone che:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Più volte, nel corso degli anni il legislatore ha cercato di intervenire in favore dei soggetti considerati più deboli. Un esempio la legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenente misure per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, che all’art. 24, primo comma dispone che:
“Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavoro pubblici 14 giungo 1989, n. 236”.
Successivamente, la l. del 1 marzo 2006, n. 67, intitolata “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni“, conferma la tutela giurisdizionale contro gli atti e i comportamenti ritenuti discriminatori, direttamente o indirettamente, come meglio descritti nell’articolo 2.
Dobbiamo citare anche la L. 9 gennaio 1989, n. 13, contenente delle disposizioni per favorire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Nel caso di specie, i giudici della Corte di Cassazione, analizzano la conformità di un dispositivo bancomat installato da una banca in un edificio privato, ma aperto al pubblico, rispetto alle norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche a tutela delle persone disabili.
La Corte dispone che costituisce una barriera architettonica, e dunque deve essere rimossa, l’ostacolo alla comoda ed autonoma utilizzazione, da parte di persone con ridotta capacità motoria, del suddetto bancomat, senza che rilevi l’esistenza di una normativa ad hoc che costringa la banca ad abbattere dette barriere architettoniche.