AUTISMO ED IL RIMBORSO DEI COSTI DELLE TERAPIE ABA
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO ED IL RIMBORSO DEI COSTI DELLE TERAPIE ABA ANCHE NELLA FORMA DELLA CD. ASSISTENZA INDIRETTA
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sentenza n. 2785/2018
I fatti di causa
“dal cd. Sistema sociosanitario integrato (ASL ed ente locale competenti per territorio, cogestore privato, con assenso della famiglia stessa), il Percorso/Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI) di cui alla L. n. 328 del 2000 ed alla successiva L.R. n. 1 del 2012, art. 46; il PTRI veniva inoltre confermato e potenziato ad alta intensità anche per l’anno 2017 dall’U.V.I. (Unità di Valutazione Integrata, competente per il comune di Mugnano di Napoli, ambito territoriale di riferimento), anche sulla base di quanto rappresentato dal cogestore e dalla Dott.ssa Magri, responsabile del Centro di riferimento Aziendale per i Disturbi dello -OMISSIS- (PAIDèS) dell’ASL NA 2 Nord.”
I motivi del ricorso
Con ordinanza di sospensiva n. 1535/17 il collegio condivideva i profili di urgenza rappresentati e documentati dai ricorrenti, così motivando:
“Ritenuto che appare allo stato fondato l’assunto dei genitori ricorrenti, secondo cui la speciale -OMISSIS- (di cui l’ASL intimata si sta facendo carico per la cura del piccolo paziente) necessita della presenza di un supervisore BCBA, che tuttavia il protocollo dell’Azienda non prevede, ivi contemplandosi solo la figura di un medico non specializzato nella conduzione della terapia in questione;
Considerato che detto supervisore BCBA ha comunque assistito privatamente il piccolo, fino a quando il bilancio familiare lo ha consentito;
Preso atto che sulla base di valutazioni riportate dai ricorrenti, non smentite da controparte, ed anzi indirettamente avvalorate da alcuni passaggi di una allegata relazione del medico ASL che sovrintende al progetto, agli ottimi risultati della terapia conseguiti in un primo tempo con l’assistenza dell’esperto BCBA, ha fatto séguito un preoccupante calo di efficacia terapeutica, da quando tale esperto -per carenza di fondi della famiglia- non ha più assicurato la preziosa assistenza tecnica alla guida del progetto.
Ritenuto che sussiste in capo all’ASL ricorrente una effettiva urgenza di provvedere – a spese della sanità pubblica- al reperimento della figura professionale specificamente deputata a condurre il progetto A.B.A. attualmente applicato nella cura del figliolo degli ricorrenti (a prescindere dagli intendimenti che -a quanto consta- l’Azienda avrebbe in serbo, nel senso di voler inserire a regime per il futuro tale esperto per tutti i protocolli in questione);
Rilevato infatti che la presenza o l’assenza del supervisore BCBA sembra condurre a delle differenze così marcate nell’efficacia della terapia, da far temere che l’erogazione di quest’ultima senza l’esperto professionale ad hoc finisca per costituire un fallimento annunciato nelle speranze di guarigione del piccolo, una vanificazione dei risultati a suo tempo raggiunti, oltre che un inutile dispendio di risorse economiche pubbliche”.
Queste conclusioni trovano conferma anche in sede di merito, pertanto ASL e Comune, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a farsi carico dell’assistenza indiretta del supervisore BCBA incaricato dalla famiglia, per tutto il periodo pregresso fino all’attualità, nonché per tutto il prosieguo del protocollo così come deliberato in ambito UVI, fino a quando le Strutture pubbliche di competenza non avranno provveduto a dotarsi -e disporre direttamente in proprio- di tale figura professionale.
“resta peraltro salvo il potere-dovere di ASL di individuare (con il consenso della famiglia, nell’auspicata sinergia di cui sopra) eventuale altro professionista ritenuto maggiormente appropriato ad integrare il percorso A.B.A. in atto, con particolare riguardo ai profili della economicità e della efficacia della presa in carico pubblicistica, tenendo conto delle critiche sollevate dalla PA resistente in ordine al lontano luogo di residenza della dott.ssa Biancolini, con trasferte costose e continue difficoltà di contatti e verifiche “in progress” del protocollo stesso. Va del resto ben chiarito come l’assistenza indiretta del supervisore BCBA da parte del servizio sanitario pubblico non possa limitarsi ad un solo onere economico di rimborso, postulando invece una ingerenza attiva di valutazione, coordinamento e monitoraggio della prestazione professionale esterna, sul protocollo terapeutico che tale prestazione va ad integrare, oltreché sulla ottimizzazione di impiego di risorse pubbliche, beninteso nella invarianza dei richiesti standard di qualità.
Infine sul quantum da rimborsare, su cui si è da ultimo attivato un acceso confronto fra le parti (in specie dopo l’ordinanza cautelare della sezione) va puntualizzato che ASL, in concorso con l’ente locale secondo la legislazione di settore, sarà tenuta a riconoscere le voci di spesa presentate dal professionista esterno, con riscontri di adeguatezza e proporzionalità non soggettivi, basati sulla conformità a tabelle professionali in vigore. Anche sul numero delle ore necessarie per l’intervento integrativo del professionista BCBA sul protocollo in corso (salvo il riconoscimento delle ore fin qui lavorate dalla dott.ssa Biancolini), va chiarito per l’avvenire che rientra nelle competenze di ASL stabilire la durata e la frequenza di tali interventi sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici -adattati alla peculiarità del caso clinico- che attengono al corretto svolgimento del protocollo stesso.”
In conclusione il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, accoglie il ricorso.