ATTI SESSUALI CON MINORENNI

Atti sessuali con minorenni: non sono sufficienti i soldi per riparare il reato

L’articolo 609-quater del codice penale dispone che:

“Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dai casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minorenne che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

Il nuovo articolo 162-ter del c.p.p. prevede l’estinzione del reato se l’imputato ha riparato integralmente, entro termini ben precisi, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose e pericolose del reato.

In tal caso è indispensabile che il reato per il quale vi è imputazione sia procedibile a querela soggetta a remissione.

Con la sentenza n. 1580/2018, la Corte di Cassazione ha espressamente escluso che la nuova causa di estinzione possa applicarsi al reato di atti sessuali con minorenni.

Il reato ex art. 609-quater c.p. è procedibile a querela irrevocabile, e a dirlo è espressamente l’art. 609-septies al comma 3.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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