ASSEGNO DI MANTENIMENTO: È POSSIBILE L’AUMENTO SOLO PER LA DISPONIBILITÀ ECONOMICA DEL GENITORE?

L’assegno di mantenimento, corrisposto dall’ex marito ai propri figli, può essere aumentato dal giudice basandosi solamente sulla sua ingente disponibilità?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 25134 del 2018

La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di primo grado ed aveva affidato il figlio della coppia alla madre ed imposto a carico del padre il pagamento di un assegno di mantenimento pari ad euro 1.500 anziché di 800 come deciso inizialmente.

Anche se l’art. 148 c.c. prevede che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non stabilisce un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare di tale contribuzione ma prevede un sistema molto più complesso ed articolato.

Tale sistema deve tener conto non solamente dei redditi percepiti dai due genitori, ma anche di ogni altra loro risorsa economica.

Inoltre, in base all’art. 147 c.c. nella determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento deve tenersi conto anche di tutta una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili esclusivamente al solo obbligo alimentare, ma anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario ecc.

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Gli Ermellini, rilevano che la Corte d’Appello, nel rideterminare l’ammontare dell’assegno di mantenimento, posto in capo al padre del bambino, non si è attenuta ai principi sopra menzionati, essendosi il giudice limitato a dedurre l’impossibilità di quantificare “con precisione aritmetica le esigenze di un bambino che viva in ambienti familiari particolarmente benestanti”, e la conseguente necessità di fare riferimento ad un criterio equitativo.

Quindi, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 25134 del 2018 ha chiarito che l’assegno di mantenimento, corrisposto dall’ex marito/convivente ai propri figli, non può essere aumentato dal giudice basandosi soltanto sulla sua ingente disponibilità di denaro.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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