APPROVATA LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO

Finalmente il Biotestamento è legge

È stato approvato con 180 sì, 71 no e 6 astenuti, il disegno legge sul testamento biologico che introduce nel nostro Paese le disposizioni anticipate di trattamento consentendo l’interruzione della nutrizione e dell’idratazione artificiale.

Ad oggi sono passati già 10 anni dalla morte di Piergiorgio Welby e 8 da quelli della morte di Eluana Englaro.

Un lungo periodo, durante il quale molte altre persone hanno chiesto fino all’ultimo istante l’approvazione di una legge che consentisse le Dat, ossia le Disposizioni anticipate di trattamento, tra questi vi è anche Dj Fabo (Fabiano Antoniani).

Hanno votato a favore: Pd, M5s, Liberi e uguali, Ala, Autonomie, ad eccezione di Lucio Romano ed alcuni senatori del gruppo Misto.

Invece, contrari alla legge: Ap, Federazione della libertà-Idea, Udc, Forza Italia, Lega.

Erano presenti a Palazzo Madama alcuni degli esponenti dell’associazione Luca Coscioni, tra i quali Mina Welby e Emma Bonino, la quale ha commentato all’Ansa:

“Qualche lacrima è uscita quando abbiamo visto il cartellone del voto, qualche emozione forte anche in ricordo di una lunghissima battaglia. Più di dieci anni fa quel dibattito insopportabile sui caso Englaro che mi toccava presiedere con qualche insulto. E quanto tempo, quanta fatica per arrivare a una legge di umanità”.

Luigi Zanda ha dichiarato che:

“È una bella giornata per il Senato. È stata approvata una legge per la dignità delle donne e degli uomini. Abbiano tutti diritto a una nascita dignitosa, a una vita dignitosa e anche, finalmente, a una morte dignitosa. Una legge che autorizza tutti noi a prevedere, quando ancora siamo nel pieno delle nostre facoltà, in grado di intendere e di volere, a decidere che non vogliamo accanimenti terapeutici nel momento finale della nostra vita”.

L’articolo 1 della legge che introduce la possibilità del consenso libero e informato della persona interessata dispone che:

“la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all’autodeterminazione”.

Sempre in detto articolo viene sottolineato cosa può essere previsto nelle volontà del paziente che ha il diritto di rifiutare:

“qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”.

Tra i quali rientrano anche la nutrizione e l’idratazione artificiale.

Inoltre l’articolo 1 solleva dalla responsabilità civile e penale il sanitario, il quale

“è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”.

Il dottore deve garantire in ogni caso al paziente una terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative.

Un estratto dell’articolo 2 dispone che:

“Nei casi di paziente con diagnosi infausta a breve termine o di imminenza di morte il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.

Nel caso di un minore, il consenso informato deve essere espresso dai suoi genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenendo conto delle volontà espresse dal minore o dall’incapace.

Vi è la possibilità per le persone maggiorenni e capaci di intendere e volere di dare delle disposizioni anticipate di trattamento in vista di una propria futura incapacità di autodeterminarsi.

In tal modo si può esprimere le proprie convinzioni e le proprie preferenze in materia di trattamenti sanitari ed indicare anche una persona di fiducia che intrattenga le relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Come il consenso informato anche le Dat devono avere forma scritta o essere videoregistrate nel caso in cui il paziente non sia in grado di scrivere, ed il medico è tenuto a rispettarle.

I soli cambiamenti possibili sono quelli apportati dal paziente o

“se le disposizioni appaiono palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano maturate e siano sopraggiunge nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione”.

Inoltre, le Dat sono modificabili, rinnovabili e revocabili in qualsiasi momento, anche a voce in caso di emergenza.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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