APPROPRIAZIONE INDEBITA PER IL CLIENTE CHE TRATTIENE GLI ONORARI SPETTANTI AL PROPRIO AVVOCATO

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al caso del cliente che trattiene gli onorari spettanti al proprio avvocato

Con la pronuncia n. 20117/2018 pubblicata l’8 maggio 2018, i giudici, rigettando il ricorso, hanno stabilito che il cliente, che aveva trattenuto l’intera somma corrisposta della compagnia assicuratrice per causa di un sinistro, comprensiva del compenso del legale, risponde del reato di appropriazione indebita.

La vicenda

La sentenza è stata emessa su ricorso proposto avverso una pronuncia della Corte d’Appello di Caltanissetta del 22 settembre 2016 che confermava la condanna dell’imputato da parte del Tribunale di Enna, del 17 ottobre 2013.

Alla base del ricorso, l’imputato ha posto due motivi:

– la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione al disposto dell’art. 646 cod. pen., per aver la Corte ritenuto sussistente il requisito oggettivo del delitto, affermando l’esistenza del dubbio in merito alla natura delle somme e ritenendo che la vicenda integrasse un mero inadempimento contrattuale;

– l’assenza di motivazione, per aver la Corte ripercorso la motivazione della sentenza di primo grado senza fornire risposta adeguata alle censure formulate attraverso l’atto di appello.

V. anche

La decisione della Corte

Gli Ermellini hanno ritenuto entrambi i motivi infondati.

La vicenda non può avere soltanto una valenza puramente civilistica dell’inadempimento, rispetto all’obbligo di versamento delle somme dovute al professionista e la natura delle somme versate dall’assicurazione non è non contestata.

Invero, secondo la Corte, la motivazione della decisione impugnata

ha precisato, in sintesi ma adeguatamente, la sicura indicazione emergente dagli atti processuali circa la natura della somma ricevuta dall’imputato, somma che era stata imputata, dalla compagnia assicuratrice, al credito per la prestazione professionale del legale che aveva assistito l’imputato”.

In particolare, la somma ricevuta comprendeva, per espressa dizione della compagnia assicuratrice che aveva inviato la somma a mezzo titolo di credito, euro 500 a titolo di competenze professionali del difensore.

Tenuto conto dei dati fattuali, la Corte ritiene corretta la decisione della corte d’appello, ribadendo il principio secondo cui

il soggetto che abbia ricevuto una somma in denaro, appartenente a terzi, con l’obbligo di trasferirla all’avente diritto, ove non provveda alla restituzione della somma risponde del delitto di appropriazione indebita, quand’anche possa vantare ragioni di credito nei confronti del terzo”.

Ma vi è di più:

ad opposta conclusione si sarebbe dovuti giungere ove dagli atti del processo fosse positivamente risultato che l’intera somma inviata dalla compagnia assicuratrice fosse stata liquidata a favore del solo imputato (ex plurimis, Sez. 2, n. 25344 del 25/05/2011, Giannone, Rv. 250767)”.

Sul secondo motivo di ricorso, la Seconda Sezione precisa che

la Corte ha specificato sia, come detto, le ragioni che imponevano la qualificazione delle somme indebitamente trattenute dall’ imputato come compenso dovuto al proprio legale, sia i motivi che rendevano chiara la consapevole e volontaria condotta appropriativa, alla luce del perdurante mancato versamento dei compensi spettanti al difensore della persona offesa, pur dopo l’avvenuto integrale versamento delle somme attese dall’imputato”.

L’ipotesi contraria

La Suprema Corte si premura di precisare cosa accade quando è l’avvocato a trattenere le somme del cliente, richiamando la sentenza della medesima Sezione, n. 5499 del 9 ottobre 2013:

si configura il reato di appropriazione indebita nella condotta dell’esercente la professione forense, che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente, anche se egli sia, a sua volta, creditore di quest’ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, a meno che non si dimostri non solo l’esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare”.

Avv. Silvia Zazzarini


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