ANNULLAMENTO AUTOMATICO PER LE CARTELLE SOTTO I 1000 EURO

Cartelle “sotto i mille euro”? La Cassazione conferma l’automatico annullamento

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 15471 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento affronta per la primissima volta l’applicazione della disposizione ex art. 4, comma 1, prima parte del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2018, n. 136.

Nel caso di specie, sia la Commissione Tributaria Regionale che la Commissione Tributaria Provinciale avevano accolto il ricorso presentato da un contribuente avvero la cartella di pagamento notificatagli per il pagamento dei contributi consortili per l’anno 2008-2009.

Nello specifico, la norma di riferimento, sopra menzionata, dispone quanto segue:

“1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati”.

Dall’annullamento sono esclusi, ex comma 4 del medesimo articolo, i crediti nascenti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio; nonché i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali ex art. 2, paragrafo i, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratem del Consiglio del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratem del Consiglio del 2014 e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Nel caso di specie, i singoli carichi per ciascuna annualità non eccedevano il limite fissato dalla norma di riferimento ed erano stati affidati all’ente di riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione.

Pertanto:

“lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more, e indipendentemente, dalla successiva adozione del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione, come contemplato nella seconda parte del D.L. n. 119 del 2018, art. 1, comma 1”.

L’annullamento “ope legis” dei carichi tributari comporta la conseguente nullità “iure superveniente” della cartella di pagamento impugnata, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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