ANCORA SULLA FOTO DEI FIGLI SUI SOCIAL

Genitori divorziati: la madre può costringere la nuova compagna del padre a non pubblicare sui social foto dei suoi figli?

Tribunale ordinario di Rieti, sezione civile, sentenza del 7 marzo 2019

La vicenda in questione origina dopo il divorzio di due coniugi, quando la nuova compagnia dell’ex marito aveva iniziato a pubblicare sui social network, quali facebook ed instagram, foto ritraenti i figli della coppia, con annessi commenti indirizzati alla madre.

La donna, per vie brevi aveva ammonito la nuova compagnia e l’ex marito nel pubblicare foto dei minori e commenti offensivi nei suoi confronti, tuttavia tale richiesta era stata disattesa e per tale motivo la ricorrente aveva provveduto ad inviare ai due,formale diffida a mezzo lettera raccomandata, in seguito della quale le foto erano state rimosse.

Tuttavia dopo qualche tempo le foto ed i commenti erano ricominciati, anche se questa volta i volti dei bambini erano stati oscurati, ma adesso i commenti negativi venivano pubblicati sia dalla compagna che dalle sue cognate.

In sede di divorzio la ricorrente aveva preteso l’inserimento della seguente condizione:

“la pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network sarà consentita esclusivamente ai genitori e non a terze persone, salvo consenso congiunto di entrambi”.

Nemmeno tale clausola era stata rispettata, tanto che la pubblicazione delle foto era ricominciata senza l’oscuramento del volto dei bambini.

Il Tribunale intervenuto per dirimere la controversia ha dichiarato fondate le prospettazioni della ricorrente, stante l’abbondante documentazione fotografica allegata.

Si deve precisare che la tutela della vita privata e dell’immagine dei minori è tutelata nel nostro ordinamento all’articolo 10 del codice civile; nel combinato disposto degli articoli 4,7,8 e 145 del d.lgs. n. 196 del 2003 nonché negli articoli 1 e 16, primo comma della Convenzione di New York del 1989.

In particolare tale ultima norma prevede che:

“1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2.Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.

Con lo sviluppo tecnologico e del web lo scenario normativo si è evoluto e nello specifico il considerando n. 38 del regolamento UE n. 679/2016 del 24/04/2016 dispone che: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.

Invece l’articolo 8 del medesimo regolamento statuisce che

“qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferire ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.

Dalle disposizioni appena enunciate si evince che il consenso necessario ai fini del trattamento dei dati personali del minore, e quindi anche per le immagini che possono identificarlo, nel caso di minore degli anni sedici, deve essere prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, concordemente tra loro, senza arrecare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’immagine del minore.

In Italia, con il decreto di adeguamento del Codice Privacy, è stato fissato il limite di età da applicare a 14 anni, prima di tale momento il consenso al trattamento dei dati personali deve essere prestato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Da ultimo il Tribunale chiarisce che la pubblicazione sui social network di immagini ritraenti minori deve considerarsi un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche intrinseche della rete.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotte di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network”.

Per tali motivi il ricorso merita accoglimento e la resistente deve rimuovere dai social network le immagini relative ai minori, potendole pubblicare solamene previo esplicito consenso di entrambi i genitori.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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