ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE QUANDO VI È NESSO DI CAUSA TRA INFEDELTÀ E CRISI CONIUGALE

Addebito separazione e relazione extraconiugale

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 21576 del 2018

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 21576del 2018 è tornata a ribadire la gravità dell’adulterio nel rapporto coniugale, tale da far scattare l’addebito nella separazione, a meno che il coniuge che abbandona il tetto coniugale a causa di una relazione extraconiugale non dimostri che il rapporto era già in crisi.

L’apprezzamento per quanto riguarda la responsabilità di uno dei due coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica.

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Nel caso di specie, era emerso che il marito aveva abbandonato il tetto coniugale ed aveva intrapreso una relazione extraconiugale e non aveva prestato alla moglie la necessaria assistenza materiale e morale, anche in riferimento alle accertate condizioni di salute della donna, mancando invece da parte sua la prova che la violazione dei doveri coniugale fosse successiva alla crisi matrimoniale.

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Quindi, la prova del nesso causale può essere fornita con qualunque mezzo; infatti secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 16859 del 2015:

“In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresentata una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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