ANCORA SUL COMPENSO DELL’AVVOCATO IN ASSENZA DI ACCORDO CON IL CLIENTE

Ove non vi sia un accordo tra Cliente e Legale  il compenso del professionista va determinato in base alle tariffe. Nel caso in cui  non vi siano tariffe per l’attività professionale posta in essere si ricorre agli usi.

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 21482 del 2018

Nel caso di specie, un avvocato aveva convenuto in giudizio un proprio clinete in quanto sosteneva di averlo assistito in una composizione stragiudiziale riguardante un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto, e ne aveva chiesto che fosse condannato al pagamento del compenso, da determinarsi secondo le tariffe professionali o comunque secondo gli usi, quantificando il compenso dovuto nella misura del 10% dell’importo liquidato al suo assistito.

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Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigetto la domanda del legale, sostenendo che gli importi già versati dal cliente dovevano ritenersi congrui in applicazione delle tariffe forensi.

Anche gli Ermellini ritengono che i motivi di ricorso siano infondati, infatti la sentenza impugnata muove dal principio oramai consolidato, secondo il quale,

“in mancanza di un previgente accordo tra le parti, il compenso del professionista va determinato in base alle tariffe, criterio di cui gli usi costituiscono una mera alternativa ove non siano previste tariffe per l’attività professionale posta in essere”.

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Il compenso del professionista deve essere determinato secondo le tariffe ed adeguato all’importanza dell’opera solamente nel caso in cui esso non sia stato pattuito, dato che l’art. 2233 c.c., pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione de compenso, attribuendo rilevanza prima di tutto alla convenzione intercorsa tra le parti, e in mancanza di questa alle tariffe, agli usi ed infine alla determinazione del giudice.

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Secondo alcune sentenze della Corte di Cassazione, tra cui la n. 29837 del 2011 e la n. 21934 del 2011:

“Solo ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell’associazione professionale di appartenenza”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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