ASSICURAZIONE CONDOMINIALE NON PAGATA

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI-2, con l’ordinanza n. 24920 del 20 ottobre 2017 ha disposto che l’amministratore non risponde nel caso in cui manchino i fondi per pagare l’assicurazione conodminiale

La Corte di Cassazione ha risposto ad un ricorso presentatole da un condomino umbro in merito alla responsabilità dell’amministratore condominiale, per i danni causati dalla mancanza di copertura in relazione ad un incendio del tetto condominiale.

I giudici hanno affermato che l’amministratore condominiale ha i medesimi poteri del mandatario che, ex art. 1131 c.c.

(“Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimento dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni”),

e gli vengono conferiti sia dal regolamento condominiale sia dall’assemblea condominiale.

Fra i poteri dell’amministratore-mandatario vi è la facoltà, e non l’obbligo di agire ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., in via monitoria avverso i condomini morosi.

Nel caso in cui l’amministratore non dovesse esercitare tale azione, egli non risponde della mancanza di fondi nelle casse condominiali.

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Di tale mancanza rispondono, infatti, i soli condomini, i quali per via del loro negligente comportamento devono sopportare le conseguenze derivanti dai danni subiti dalle parti comuni dello stabile nel caso in cui l’amministratore di condominio non abbia potuto ottemperare in maniera tempestiva al pagamento della polizza assicurativa proprio a causa dell’assenza di fondi.

Il provvedimento in esame ha un’importanza estrema nell’ambito del novero delle raddoppiate responsabilità che gravano sull’amministratore di condominio a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma 220 del 2012.

I giudici della Corte di Cassazione hanno alleggerito il peso di queste responsabilità, rammentando ai condomini che essi sono una parte attiva del condominio e che la loro collaborazione è fondamentale per permettere a tutti i partecipanti di godere delle parti comuni senza patire alcun nocumento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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