VENDITA DI UNA QUOTA DELLA PRIMA CASA PRIMA DEI 5 ANNI, REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Se si acquista un immobile con le agevolazioni prima casa e prima di 5 anni si rivenda solamente una quota, l’agevolazione fiscale viene revocata in toto o solo in parte?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 24658 del 2018

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 24658 del 2018 ha affrontato tale delicato problema.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un contribuente, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato il suo appello e confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per la ripresa dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, conseguente alla revoca del beneficio prima casa originariamente riconosciutogli in seguito all’alienazione di una quota dell’immobile prima dei 5 anni previsti dalla legge.

La nota 2 bis, comma 4, all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, prevede che l’agevolazione in questione venga revocata in caso di

“trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque annidalla data del loro acquisto”.

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Detto ciò, il trasferimento di una sola quota del bene determina la revoca dell’intero beneficio?

Se vi è un trasferimento parziale, di conseguenza vi dovrà essere anche una revoca parziale del beneficio applicato al tempo dell’acquisto dell’immobile; ciò al fine di garantire la proporzionalità tra gli interessi del proprietario e quelli dell’erario. In materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, la disciplina dell’art. 6 L. n. 1154 del 5 ottobre 1960 prevede che:

“Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7 e alla L. 1 febbraio 1956, n. 53, art. 6, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l’intero fondo al momento dell’acquisto”.

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Posto quanto appena enunciato, giungere, come aveva fatto la Commissione Tributaria Regionale, ad una soluzione interpretativa che dovesse condurre a determinare la revoca dell’intero beneficio fiscale in caso di alienazione parziale rappresenta un’evidente lesione del canone di proporzionalità sotteso alle limitazioni al diritto di proprietà garantito dall’art. 1 Prot. n. 1 annesso alla CEDU dovendosi, invece, riconoscere che la decadenza vada ad incidere solamente sulla parte dell’immobile oggetto di alienazione parziale e, dunque, possa operare nei limiti dell’importo del valore della quota alienata.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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