VALIDITÀ DEGLI ACCORDI TRA AVVOCATO E CLIENTE IN DEROGA ALLE TARIFFE PROFESSIONALI


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In materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che statuisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario, vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi

Tribunale Ordinario di Verona, sezione terza civile, ordinanza del 17 luglio 2019

Il Tribunale di Verona, con la pronuncia il commento è intervenuta per affrontare una questione alquanto delicata, quella inerente agli accordi di determinazione dei compensi dell’avvocato in deroga alle tariffe professionali.

Nel caso di specie il professionista aveva agito nelle forme del rito sommario ordinario, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 lgs. 15072011, al fine di ottenere il pagamento in proprio favore della somma di euro 298 mila a titolo di compenso per due distinte attività di assistenza stragiudiziale prestate in favore della cliente.

La resistente, nell’opporsi alla domanda attorea, ha lamentato di non aver ricevuto un preventivo di spesa da parte dell’avvocato, pur riconoscendo di aver convenuto ed accettato per iscritto il compenso professionale da lui preteso a titolo di compenso per l’assistenza nella trattativa per la vendita dell’immobile di sua proprietà.

I giudici hanno osservato che

“la consegna al cliente di un preventivo scritto di massima della spesa che dovrà sostenere per l’incarico al professionista legale è necessaria, ai sensi dell’art. 13, comma 5 l. 247/2012, come modificato dall’art. 141, comma 6, lett. d) l. 124/2017, al fine di assolvere all’obbligo informativo relativo solo qualora tra cliente e professionista non si sia concluso un contratto scritto”.

Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25054 del 2018 ha affermato che

“in tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, l’art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera soltanto in mancanza di convenzione. In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che statuisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario, vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi”.

Si deve precisare inoltre che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui sorga una controversia tra il professionista ed il cliente in merito al compenso per le prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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