UN CASO DI INVALIDITA’ DI NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE
La notifica della cartella esattoriale è valida se l’avviso di ricevimento della raccomandata è presentato in fotocopia?
La Corte di Cassazione Civile, sez. tributaria, con la sentenza n. 5077 del 28 febbraio 2017 ha stabilito che il Fisco deve produrre l’originale della cartolina
Il caso di specie:
Un soggetto ricorreva avverso ad una cartella di pagamento, per mancata notifica dei sottostanti avvisi di accertamento cui la medesima faceva riferimento e che avevano determinato l’iscrizione a ruolo.
Durante il giudizio di prime cure, l’Agenzia delle Entrate aveva depositato copia dell’avviso di ricevimento, attestante la notifica degli avvisi di accertamento e, con una memoria posteriore, il contribuente contestava la conformità di questo documenti con l’originale.
Accogliendo le doglianze del contribuente, i giudici di primo grado, avevano annullato la cartella impugnata ma, la Commissione tributaria regolane della Calabria, accogliendo l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate, le restituiva validità.
In base a quanto sostenuto dalla Regione, la notifica dei due atti era valida in quanto effettuata presso il domicilio del contribuente e a mani della zia, convivente dello stesso.
La fotocopia non dava prova dell’avvenuta notifica, stante il disconoscimento e la contestazione di controparte.
L’articolo 2719 del codice civile dispone che:
“Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel sostenere che alle copie fotografiche siano equiparate le copie fotostatiche o fotocopie di scritture.
Stando a quanto previsto dalla norma in esame, la parte deve effettuare un disconoscimento espresso, e tale requisito è stato dalla giurisprudenza interpretato quale impugnazione di uno specifico e chiaro contenuto volto a contestare l’autenticità della firma o della sottoscrizione.
Il disconoscimento della conformità della copia all’originale ai sensi dell’articolo 2719 del codice civile, non elimina la possibilità a che il giudice possa accertare tale conformità attraverso altri mezzi di prova.
La Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 21914 del 15 ottobre dispone che:
“In relazione all’assunzione dei mezzi di prova nel processo, il disconoscimento delle copie fotostatiche, a differenza di quello della scrittura privata, non pone una preclusione formale al riconoscimento e alla utilizzazione delle scritture, ma è diretto unicamente ad impedire la conferma della rispondenza all’originale, così da non consentire l’utilizzazione della copia come mezzo di prova. Ne consegue che, mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata è superabile attraverso l’esperimento della procedura di verificazione, quella derivante dall’art. 2719 c.c. per le copie delle scritture non esclude, invece, la possibilità di desumere altrimenti la dimostrazione, ricorrendo ad altri mezzi di prova e anche a presunzioni semplici”.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando che poiché il contribuente in primo grado aveva disconosciuto la conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di accertamento all’originale, l’Amministrazione aveva l’onere di produrre gli originali.
Nel caso in cui l’Amministrazione non adempia all’onere, la notifica deve essere considerata come mai avvenuta.
Dott.ssa Benedetta Cacace