IL TRASFERIMENTO DELLA DITTA

Articolo 2565 codice civile: il trasferimento della ditta

Non si può trasferire separatamente la ditta dall’azienda

 In base all’articolo 2565 del codice civile:

“La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda. Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante. Nella successione nell’azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria”.

In altre parole, è possibile trasferire l’azienda da sola senza la ditta, ma è obbligatorio, nel caso in cui si voglia trasferire la ditta, trasferire anche l’azienda, ma di conseguenza a tale obbligo, non è possibile trasferire la ditta da sola senza trasferire l’azienda.

Nel caso in cui il trasferimento della ditta avvenga per atto inter vivos serve il consenso espressamente manifestato dell’alienante. Se invece l’azienda viene acquistata per successione mortis causa vale la regola opposta, la ditta si trasmette al successore, salvo che una disposizione testamentaria non enunci il contrario.

Anche se la legge nulla dispone al riguardo, si ritiene pressoché unanimemente, che la ditta possa essere trasferita anche se non viene trasferita l’intera azienda ma solamente un suo ramo, basta che esso sia dotato di organica unità. Il collegamento che intercorre tra la circolazione della ditta e la circolazione dell’azienda permette al titolare della prima di monetizzare il valore di avviamento connesso alla stessa, e inoltre permette di tutelare tutti coloro che sono entrati in contatto con l’imprenditore originario.

Dottrina e Giurisprudenza ritengono che, il soggetto che ha trasferito l’azienda è responsabile in solido con l’acquirente per i debiti contratti da questo spendendo la ditta derivata, nel caso in cui il terzo contraente abbia potuto ritenere di trattare con il soggetto cedente. Ciò porta ad addossare all’alienante l’onere di portare a conoscenza dei terzi, attraverso mezzi idonei, l’avvenuto trasferimento dell’azienda e della ditta, nel caso in cui si tratti di un’impresa di tipo non commerciale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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