TRASCURARE LA SALUTE DEL PROPRIO ANIMALE INTEGRA IL REATO DI MALTRATTAMENTI?

Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella dell’art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissivo od omissiva

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 22579 del 2019

La non curanza e la trascuratezza verso la salute del proprio amico a quattro zampe fa scattare la pena inflitta dall’art. 544 ter del codice penale, infatti non è necessario un comportamento attivo del padrone.

Ciò è quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 22579/2019 della terza sezione penale della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie la Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato in una multa di 10 mila euro, per il reato ex art. 544 ter c.p., in quanto, in qualità di proprietario di un cane meticcio femmina non aveva adottato i provvedimenti necessari ad assicurare il suo benessere, mettendone in pericolo la sua sopravvivenza.

L’animale era stato trovato dagli operatori del canile, vagante ed in pessime condizioni di salute, avendo rivenuto i veterinari diversi tumori mammari di grosse dimensioni e ulcerati, calli da decubito e artrosi agli arti posteriori ed anteriori.

Nel ricorrere in Cassazione l’imputato lamenta violazione di legge, per aver la sentenza di secondo grado attribuitogli responsabilità del reato per dolo eventuale. La condotta dell’uomo si era limitata all’omissione di cure al cane, mancando quindi qualsiasi prova della volontà della condotta.

L’articolo 544-ter del codice penale, nel disciplinare il maltrattamento di animali, dispone che:

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno dichiarato infondato il ricorso precisando che:

“la differenza tra un comportamento doloso o colposo in materia è evidente, perché con il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. si punisce chi con dolo con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, con la contravvenzione dell’art. 727 c.p. si punisce invece chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Il dolo può essere specifico nel caso in cui la condotta posta in essere dall’agente sia stata tenuta “per crudeltà” o generico quando la condotta è stata posta in essere “senza necessità”.

La Corte di Cassazione ha evidenziato come la condotta dell’imputato era stata tenuta con dolo generico, in quanto il suo comportamento omissivo aveva cagionato notevoli sofferenze all’animale tanto da rendere necessario un intervento chirurgico, essendo la malattia presente da diverso tempo e, di conseguenza, la mancata sottoposizione del cane a cure idonee aveva comportato di certo gravi sofferenze all’animale.

Per i giudici di secondo grado l’assenza di cure doveva ritenersi dolosa, intenzionale e non di certo colposa, in quanto la condizione di malessere del cane era evidente.

Deve ritenersi che

“nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella dell’art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissivo od omissiva”.

Anche il protrarsi di una malattia già preesistente, con il suo aggravamento, configura le lesioni ex art. 582 c.p.:

“Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l’aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa”.

Pertanto il protrarsi di una malattia senza che vengano poste in essere le adeguate cure configura le lesioni derivanti ex art. 544 ter del codice penale.

Detto ciò, si deve enunciare il seguente principio di diritto:

“Configura la lesione rilevante per il diritto di maltrattamento di animali, ex art. 544 ter, in relazione all’art. 582 c.p., l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologica con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale”:

Dott.ssa Benedetta Cacace


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