TFR E CASSA INTEGRAZIONE

Cassa integrazione guadagni straordinaria e la quota di TFR maturata durante il periodo di integrazione salariale

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 17501 del 2018

Alcuni dipendenti di una società in stato di fallimento avevano proposto ricorso in appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva disatteso le insinuazioni tardive al passivo, dagli stessi proposte nei confronti della società datrice di lavoro. Tali insinuazioni avevano ad oggetto l’ammontare delle somme maturate da questi a titolo di TFR, nel periodo precedente alla dichiarazione di fallimento della società e della loro sottoposizione a trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria.

La Corte territoriale, a base della propria decisione aveva richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15978, secondo cui la quota TFR maturata durante il periodo di CIGS grava in maniera esclusiva sull’INPS.

Secondo i ricorrenti, il principio enunciato dalla Corte nella sentenza in questione non sarebbe pertinente, in quanto riguardava un caso in cui i dipendenti interessati alla percezione del TFR erano stati licenziati dalla società poi fallita ed ammessi alla CIGS, mentre nel caso in esame, l’azienda esercitata dalla società fallita era stata prima affidata e poi acquistata da una terza società, con conseguente passaggio dei dipendenti.

In base all’art. 2120 del c.c., il TFR, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a tale trattamento.

Il terzo comma dell’art. su indicato dispone che:

“In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.

Pertanto, la collocazione del lavoratore in cassa integrazione non incide sul computo del trattamento di fine rapporto, dato che con la cassa integrazione il rapporto di lavoro prosegue.

Il lavoratore soggetto a cassa integrazione, una volta cessato il rapporto di lavoro subordinato, percepirà lo stesso trattamento di fine rapporto che avrebbe percepito se la cassa integrazione non vi fosse stata.

L’obbligo di corresponsione del TFR grava in linea di principio sul datore di lavoro; tuttavia tale obbligo riceve una speciale disciplina nel caso in cui, alla fine della cassa integrazione, il rapporto di lavoro cessi.

Gli Ermellini, con la sentenza in commento hanno affermato che, in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, il TFR nella quota maturata durante il periodo di integrazione salariale è stato posto a carico del

“Fondo per la mobilità della manodopera” nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della l. n. 675 del 1977 e quella del D.L. n. 86 del 1988 e a carico della Cassa integrazione guadagni per il tempo anteriore e successivo a tale periodo, a condizione che al termine del periodo di integrazione salariale il lavoratore venisse licenziato o non venisse rioccupato nell’azienda.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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