SULL’ERRATA DICHIARAZIONE DEI REDDITI


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Errata dichiarazione dei redditi, il contribuente può ritrattarla o può solamente chiedere il rimborso?

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 6239 del 2020

La Commissione tributaria provinciale, interpellata sulla questione riguardante una cartella di pagamento per omesso versamento del saldo IRAP, aveva accolto le doglianze attoree sul rilievo della mancanza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

La Corte tributaria regionale, in riforma della decisione della CTP aveva disatteso l’eccezione del contribuente di novità dei motivi di appello, ex art. 57 proc. trib., sul rilievo che, sin dal primo grado l’Amministrazione finanziaria aveva allegato che trattandosi di un giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, al contribuente ricorrente era preclusa la possibilità di contestare l’an della pretesa impositiva. Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto proporre un’istanza di rimborso IRAP entro i termini fissati dalla legge.

Il contribuente, nell’adire la Corte di Cassazione censura la decisione di secondo grado nella parte in cui dispone che,in tema di IRAP, successivamente alla determinazione ell’imposta dovuta, al contribuente è consentito solamente proporre istanza di rimborso.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno sottolineato come la decisione della CTR, per la quale in tema di IRAP, in fase esecutiva, il contribuente non ha la possibilità di ritrattare la propria dichiarazione fiscale, ma potrebbe solamente chiedere il rimborso dell’indebito dopo aver versato l’intera somma richiesta dall’Amministrazione, collida con quanto espresso dal costante orientamento giurisprudenziale.

Dal momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto ad IRAP e non ottemperi, in tutto o in pare al versamento del quantum dovuto, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata ad emettere la cartella di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Come enunciato anche dalla sentenza n. 13378 del 2015 della Corte di Cassazione

“la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente”.

In accordo con le regole generali sulla ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. fa capo al contribuente che “ritratta” la propria dichiarazione dei redditi, dimostrare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria.

Pertanto,

“se così non fosse, si determinerebbe un’irrazionale disparità di trattamento a sfavore di coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, rispetto a coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all’imposta ed averla indicata nella dichiarazione, ne omettono in tutto o in parteil versamento”.

Avv. Tania Busetto

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