SULL’AVVISO DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE PRIMA DI SOTTOPORSI ALL’ALCOLTEST

Sull’avviso di farsi assistere da un difensore prima di sottoporsi all’alcoltest e/o al test per l’assunzione delle sostanze stupefacenti

Un uomo,  privo di patente perché precedentemente revocata, veniva fermato alla guida del proprio motociclo in stato evidente di ebbrezza alcolica, infatti sottoposto al alcoltest, questo dava esisto positivo 0.57 g/l e 0,57 g/l.

Egli, quindi, veniva invitato a sottoporsi al test per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti ma si rifiutava.

La vicenda giunge in Cassazione in sostanza perché l’uomo lamentava che l’avviso di essere assistito da un legale sarebbe stato effettuato solo prima dell’alcol test e non rinnovato prima del drug test: pertanto il suo rifiuto sarebbe stato legittimo.

Inoltre egli sosteneva di non aver nemmeno ben compreso il significato diverso del secondo test, per nulla dissimile al precedente e che pertanto non aveva la reale intenzione di sottrarsi alla effettuazione dello stesso.

La decisione della Corte

Gli Ermellini giudicano il ricorso infondato.

Dal quadro probatorio emergeva che, poichè l’imputato emanava forte alito vinoso, era stato invitato a sottoporsi ad alcol test con la facoltà di farsi assistere dal un legale, cui aveva rinunciato, e contestualmente, poichè risultava pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, con patente revocata per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., veniva invitato a sottoporsi anche agli accertamenti sul posto del drugtest salivare in dotazione del Reparto, ma si era rifiutato categoricamente all’effettuazione del test riguardante l’uso di sostanze stupefacenti.

Già precedentemente la Cassazione, sez. 4, con pronuncia n. 12197 del 11.01.2017 ha statuito sulla legittimità della intimazione rivolta dagli operanti per l’effettuazione di prove attraverso gli strumenti portatili sulla base delle condizioni fattuali che lasciavano ritenere evidente l’alterazione psicofisica derivante anche dall’uso di sostanze stupefacente.

Nel caso specifico, viene quindi osservato che

“Così come, essendosi in presenza di un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, al quale ha facoltà di assistere il difensore dell’indagato, in considerazione della sua vocazione probatoria e della conseguente necessità di un controllo sulla regolarità dell’operato della polizia giudiziaria, è stato legittimamente dato al conducente l’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., una sola volta, trattandosi di accertamenti svolti nel medesimo contesto spazio-temporale, coerentemente con il disposto di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p., secondo cui, quando “nel corso di attività ispettive o di vigilanza (…i emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (…) sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.”

Avv. Tania Busetto


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER