SULL’ACCERTAMENTO SINTETICO

Requisiti dell’accertamento sintetico

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 31124 del 2018

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l’appello del contribuente contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF.

L’Ente di riscossione sosteneva che l’accensione del muto/finanziamento da parte del contribuente non potesse essere addotto a giustificazione della capacità contributiva e che l’affermazione circa il mantenimento dell’abitazione principale da parte della madre non fosse stata accompagnata dalla verifica circa la sussistenza di adeguati redditi in capo a costei.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il motivo di ricorso, rammentando che con la sentenza n. 8995 del 18/4/2014 avevano chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, sottolineando che

“a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

La norma sopra richiamata richiede qualcosa in più della semplice prova della disponibilità di ulteriori redditi, e pur non disponendo in maniera espressa la prova che tali ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, tuttavia richiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto.

Per tali motivi appare scorretto quanto affermato dalla CTR, ossia che:

“la documentazione prodotta dal contribuente sia sufficiente per dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate per l’acquisto del motociclo”,

appurato che, in ambito di accertamento delle imposte sui redditi,

“qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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