SULLA SCOPERTA DEI VIZI DELLA AUTO USATE

RICHIEDIBILE LA RIDUZIONE DEL PREZZO ANCHE IN CASO DI CONSAPEVOLEZZA DEI VIZI DELL’AUTO USATA

Ai sensi dell’art. 1490 c.c.

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa .”

Il legislatore dunque, suppone inizialmente che compratore abbia deciso di acquistare un bene senza vizi e ne fa derivare il suo diritto a lamentare la loro presenza purché, si tratti di difetti importanti giacché, per il principio di buona fede (previsto all’art. 1176 c.c.), occorre sopportare i difetti minimi del bene.

Dunque il venditore deve vendere la cosa acquistata, per tale intendendosi non solo nel senso dell’identità fisica, ma anche della identità economica. La cosa venduta deve così anche essere idonea all’uso normale cui è destinata.

In via generale, l’ esclusione o la limitazione di garanzia a favore del venditore in malafede, non opera se i vizi erano noti al compratore atteso che la “malafede del venditore” è punita perché trae in inganno il compratore, sfiduciando dunque l’affidamento contrattuale.

A seguito, per l’art. 1491 c.c.:

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.

Dunque, il legislatore, specifica ora che se il compratore conosce i vizi, è ben consapevole di ciò che sta acquistando e dunque si esclude la garanzia. Al pari, la garanzia è esclusa quando i vizi potevano essere conosciuti usando la normale diligenza, per tale intendendosi l’attenzione che si richiede all’uomo medio. In sostanza il c.d. “buon senso”.

Ciò posto, al verificarsi della presenza di un vizio occulto, si applica l’art. 1492 c.c. per cui

Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.”

Dunque, con l’art. 1492 c.c., il legislatore permette all’acquirente, in caso di vizi occulti, di scegliere tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo purché vengano rispettati i termini di cui all’art. 1495 c.c., ai sensi del quale il vizio deve essere denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Dopo la denuncia, l’azione per la risoluzione o riduzione del prezzo deve essere iniziata entro un anno.

Illuminante in materia risulta la recente sentenza della Cassazione civile – sez. VI, del 17/11/2022, (ud. 22/09/2022, dep. 17/11/2022), n.33926 che accordava una riduzione del prezzo al compratore che era a conoscenza dei vizi dell’auto acquistata.

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, una donna proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale, che aveva accolto l’appello della società automobilistica contro la decisione del Giudice di pace resa in primo grado, con cui quest’ultimo aveva accolto la domanda della prima mirata ad ottenere la riduzione del prezzo della vendita di un’autovettura ed il risarcimento dei danni.

Il ricorso era affidato a tre motivi:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 129 Cod. Consumo perché il Tribunale non aveva applicato correttamente la normativa in tema di tutela del consumatore ricorrendo ad un’interpretazione restrittiva e letterale;

– omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di accogliere la richiesta di espletamento delle prove testimoniali;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 130 Cod. Consumo, giacché il Tribunale, avrebbe dichiarato fondati anche gli ulteriori motivi di gravame, senza considerare che controparte non avrebbe mosso alcuna contestazione alla domanda di riduzione del prezzo di parte attrice e che la riduzione stessa operata dal Giudice di Pace sarebbe rientrata nei limiti della domanda e che dal giudizio secondo equità sarebbero stati esclusi i contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c..

La Suprema Corte accoglieva quindi il primo motivo evidenziando che l’obiettivo primario della normativa è appunto

la promozione dello sviluppo di una capacità di adeguata autodeterminazione dei consumatori nelle scelte relative all’acquisto di beni e di servizi e nella tutela dei loro diritti”

e nella parte IV il codice del consumo indica le informazioni dovute ai consumatori, attinenti la sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi che devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, così da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Gli ermellini richiamavano in particolare l’art. 129 che recita:

Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi è difetto di conformita se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione”.

Occorre dunque un attento vaglio delle informazioni rese dal venditore al compratore.

In particolare, nella fattispecie reale relativa alla pronuncia in esame, il venditore, pur avendo rappresentato al compratore un difetto del catalizzatore e della sonda lambda, non aveva spiegato con precisione che i vizi erano connessi al fatto che la vettura fino ad allora era stata utilizzata solo per tragitti corti, informazione questa che non veniva ritenuta trascurabile ma che, siccome omessa, non aveva messo il compratore nella posizione di comprendere adeguatamente la gravità del difetto e la stessa sicurezza del veicolo acquistato.

Così, ritenendo gli altri motivi assorbiti la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale, in diversa composizione monocratica, per il riesame della vicenda oggetto, alla luce del richiamato dettato dell’art. 129 Cod. Consumo, per una verifica circa la garanzia della completezza dell’informazione circa la sicurezza e la qualità del prodotto.

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Cassazione civile sez. VI – 17.11.2022, n. 33926