SULLA PRIVACY DEI CONDOMINI

CONDOMINIO: VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E L’AFFISSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

E’ cosa nota che le norme in materia di privacy debbano essere rispettate, anche per il Condominio, seppur in tal caso contemperate per soddisfare l’esigenza della buona gestione.

Al fine di tutelare la privacy dei singoli condomini, l’assemblea è chiamata a nominare il responsabile del trattamento dati normalmente identificato nell’amministratore stesso, che si occuperà di gestire e custodire le informazioni sensibili in suo possesso.

In proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29323 del 07/10/2022, n.29323, ha precisato che

La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lg. n. 196/2003, prescrivendo che il trattamento dei dati avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possono essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino. Ne consegue che, fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale da parte dell’amministratore dell’informazione concernente le posizioni di debito del condomino costituisce una indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile”.

Nella fattispecie sottesa alla pronuncia in esame, accadeva che il Tribunale in prima istanza, avesse rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003 dal singolo condomino nei confronti del Condominio e dell’amministratore.

Per il condomino, i danni oggetto delle proprie doglianze, conseguivano alla illegittima divulgazione dei propri dati personali attraverso l’affissione in una bacheca condominiale, esposta alla possibile visione di terzi, di un avviso di convocazione assembleare ove veniva indicata, quale ordine del giorno, una richiesta di conciliazione in riferimento ad un decreto ingiuntivo e dalla consegna di un documento in cui si chiariva tutta la posizione del condomino. (il documento veniva consegnato ai singoli condomini dalla donna delle pulizie).

Il Tribunale, disattendendo le rimostranze dell’attore, riteneva che il condomino non avesse provato né il danno nè il nesso causale e che il trattamento dei suoi dati fosse stato correttamente bilanciato con il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, giacché tutte le informazioni erano utili per far conoscere all’assemblea il motivo della convocazione.

Secondo il Tribunale in prima istanza poi, non era stato provato il fatto che terzi avessero effettivamente preso visione del documento.

Così il condominio si rivolgeva alla Suprema Corte, lamentando, per quel che interessa la disamina in oggetto, la violazione degli artt. 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 11, 15 e 152 D.Lgs. n. 196 del 2003, 2697 c.c., laddove il Giudice di merito ha ritenuto non provato il danno senza considerare la rilevanza degli elementi presuntivi sottesi.

La Suprema Corte, ribadiva dunque in primis che la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, pur dovendo essere bilanciata rispetto ai principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza (si veda sul punto Cass. Sez. 1 n. 18443-13), comunque non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per comunicazioni contenenti dati personali riferibili al singolo condomino.

Di tal guisa, anche se ciascun condomino ha il diritto di conoscere, laddove ne faccia richiesta, quali siano ed a chi siano imputabili gli inadempimenti che rendono necessaria la discussione in assemblea, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, di informazioni sensibili attinenti le posizioni debitorie del singolo condomino costituisce un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile (conf: Cass. Sez. 2 n. 186-11).

La soddisfazione del principio di una buona gestione, andamento e trasparenza cui deve essere improntata l’attività del Condominio, viene soddisfatta dalle comunicazioni che l’amministratore inoltra ai singoli condomini in sede di rendiconto annuale o nell’ambito delle informazioni periodiche o in risposta alla richiesta di ciascun condomino e non è pertanto necessario eccedere affiggendo dati sensibili in luoghi ove anche soggetti estranei al Condominio possono accedere (si veda in proposito Cass. Sez. 3 n. 159313).

Tra l’altro, nella fattispecie concreta in esame, l’informazione attinente la “richiesta di conciliazione del sig. C. a riguardo di decreto ingiuntivo subito per consuntivo anno 2010 (decisioni sulla causa in corso)” era già stata oggetto di comunicazione ai singoli condomini e  perciò l’affissione nell’androne del palazzo era evidentemente una misura ultronea e violativa del principio di proporzionalità, che ammette una elasticità nell’applicazione della normativa in materia di privacy.

Ancora, per la Suprema Corte

Nell’art. 15 del codice in materia di dati personali il legislatore ha ritenuto opportuno estendere la tutela anche ai danni non patrimoniali, a mezzo di uno strumento risarcitorio di grande ampiezza teso a garantire l’effettiva operatività della corrispondente sanzione a carico del responsabile dell’illecito e la conseguente maggiore incisivita alla norma afferente. In tema di danno non patrimoniale il danneggiato può ricorrere e anzi normalmente ricorre – alla prova presuntiva, tenuto conto ella natura immateriale del bene della vita concretamente leso (v. la fondamentale Cass. Sez. U n. 26972-08). Donde una volta stabilita la lesione degli interessi protetti, salvo che non sia appurata in modo plausibile e congruente la natura bagatellare del pregiudizio allegato, il danno va liquidato su base equitativa, mediante un modello di stima prudenziale che è connaturato alla natura del diritto leso.”.

Giacché il ricorrente aveva precisato che gli accadimenti ledevano la propria reputazione, essendo egli un avvocato con studio nel medesimo Condominio ed essendo stata l’affissione esposta per oltre un mese in una bacheca ben visibile anche alla sua clientela, si palesava in modo più che evidente il danno, senza che fossero necessari ulteriori prove a sostegno delle pretese risarcitorie anche in quanto

il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy) è determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU.”

Da ultimo la Corte specificava che, anche se tale danno deve essere valutato con riferimento al grado di serietà e gravità, in ossequio al bilanciamento ex art 2 Cost., occorre che venga soddisfatto

l’onere di una motivazione aderente alla specificità dei fatti, e funzionale a render conto della conclusione sostenuta in rapporto alla lesione concretata dal comportamento illecito specificamente individuato.”

e, nel caso di specie, tale motivazione difettava del tutto palesandosi apodittica l’affermazione per cui il danno lamentato dall’attore non fosse di rilevante gravità.

In conclusione, i Giudici di Piazza Cavour, cassavano la sentenza impugnata con rinvio al medesimo Tribunale che l’aveva pronunciata, in diversa composizione, per nuovo esame in conformità dei principi evidenziati nella pronuncia.

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Cassazione civile sez. I 07.10.2022 (ud. 27.09.2022 dep. 07.10.2022) n.29323