SULLA NOTIFICA EFFETTUATA NELLE MANI DI UNA PERSONA ADDETTA ALLA CASA

Validità della notifica eseguita a persona diversa dal destinatario indicata come appartenente alla casa ma non identificata tramite un documento.

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, ordinanza  n. 30393 del 2018

Nel caso di specie il contribuente aveva proposto appello avverso la sentenza della CTP con la quale era stato rigettato il ricorso contro l’iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento avente ad oggetto IVA, IRPEF e IRAP.

Il ricorrente aveva lamentato l’invalidità della notifica avvenuta a mani, essendo stata rilasciata a persona indicata come appartenente alla casa ma non identificata tramite un documento di riconoscimento, ma nella relata di notifica era indicato solamente nome e cognome.

La CTR, nel rigettare l’appello proposto dal ricorrente aveva statuito che doveva esaminarsi la questione riguardante la validità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mani di persona alla quale si contestava la qualità di addetta alla casa. Il giudice di secondo grado aveva rilevato che:

“in mancanza della querela di falso non era possibile confutare quanto attestato dall’ufficiale giudiziario, né era possibile superare tale dato con la produzione di altra documentazione, e dunque, doveva ritenersi pienamente valida la notifica effettuata”.

Il contribuente nel ricorrere in Cassazione lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e delle disposizioni in materia di notificazione degli atti ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

L’art. 2700 c.c. dispone che:

“L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

Mentre il primo comma dell’art. 360 c.p.c. prevede che:

“Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha precisato che secondo la CTR la modalità con la quale poter confutare quanto attestato dall’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto essere la querela di falso, tuttavia tale affermazione è priva di rilievo, in quanto in contestazione non era la provenienza del documento da parte del pubblico ufficiale, la data o il luogo della formazione dell’atto ma il contenuto intrinseco dello stesso.

Gli Ermellini avevano già precedentemente affermato che l’attività espletata dall’ufficiale giudiziario gode di fede privilegiata rispetto all’attestazione della dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa della propria qualità. Ne consegue che la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario.

“In caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario”.

Il secondo comma dell’art. 139 c.p.c. dispone che:

“2.Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (3), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.

Quindi non è causa di nullità della notificazione la mancata indicazione del rapporto intercorrente tra la persona cui è fatta la consegna dell’atto e il destinatario della notificazione; né tanto meno l’ufficiale giudiziario ha l’onere di verificare il rapporto che intercorre tra la persona che si qualifica come addetta alla casa ed il destinatario della notificazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3906 del 2012 ha chiarito che:

“in tema di notificazioni, la dimostrazione dell’insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell’atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un’attestazione che non è frutto della diretta percezione dell’ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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