SULLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE


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È possibile modificare le condizioni di separazione in pendenza della sentenza di divorzio?

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 27205 del 2019

Le parti possono, in pendenza della sentenza di divorzio, domandare la modifica delle condizioni di separazione?

Nel caso di specie l’ex marito aveva chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione consensuale e, nello specifico di essere esonerato dall’obbligo di corrispondere all’ex moglie l’assegno di mantenimento fissato in euro 200 e la riduzione del contributo per la figlia.

Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi, avevano dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tra le parti pendeva il giudizio di divorzio nel quale entrambe avevano proposto le stesse richieste e che il ricorrente, nel giudizio di divorzio aveva formulato le medesime istanze già proposte nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione, le quali erano precluse in base al principio del ne bis in idem.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno accolto il ricorso, chiarendo che

“secondo ius receptum è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione, qual è quella del ricorrente di ridurre il contributo in favore della figlia e di essere esonerato dall’obbligo di corrispondere al coniuge l’assegno di mantenimento, la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo”.

La sentenza di divorzio, definitiva o non, operando ex nunc, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, nel caso esista l’interesse di una delle parti all’operatività della pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali.

La sentenza di Cassazione n. 28990 del 2008, la quale ha osservato che la domanda di modifica delle condizioni della separazione deve ritenersi in pendenza del giudizio di divorzio preclusa dal divieto del ne bis in idem, va intesa nel senso che la preclusione opera nel solo caso in cui si richiedano entrambi gli assegni, di mantenimento e divorzile, per lo stesso periodo.

Al di fuori di tale ipotesi non è ravvisabile il divieto di bis in idem, nemmeno nel caso in cui il mantenimento della prole e dell’ex coniuge sia richiesto in pendenza del giudizio di divorzio, non rilevando che il coniuge si sia opposto ai provvedimenti economici richiesti dall’altro coniuge nel giudizio di divorzio o abbia aderito alla domanda di scioglimento dell’unione.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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