SULL’ INVALIDITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO


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La Cassazione Civile, Sez. VI – 5, con la ordinanza del  18.05.2020, n. 9106 ha chiarito che è causa di invalidità della cartella di pagamento l’omessa indicazione, oltre che del responsabile del cartella, anche del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.

Ai sensi del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma ter, conv. in L. n. 31 del 2008,

“La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, e successive modificazioni, contiene altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal primo giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.

Già la Cassazione con la pronuncia n 33565/2018 aveva enunciato il seguente principio

 

“la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8, comma 2, lett. c, non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere “personalizzato” il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell’Ufficio preposto all’iscrizione a ruolo) E’ più che evidente che l’indicazione dell’Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchè rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere “personale” il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente La “personalizzazione” è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse “la persona fisica” appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento.”

Avv. Tania Busetto

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