SUL SORPASSO IN CURVA

Il sorpasso che, in quanto necessario per evitare intralci alla circolazione e sveltire il traffico, costituisce una manovra connaturale alla circolazione dei veicoli è sempre consentita, salvo che non ricorrano le condizioni di pericolo specificamente menzionate nell’art. 148 c.d.s.

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 1683 del 2019

Il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso proposto dall’attore al fine di sentir dichiarare la nullità o l’annullamento del verbale di contestazione redatto dai Carabinieri con il quale gli era stata accertata la violazione del comma 12 dell’art. 143 del codice della strada, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa e della sospensione della patente di guida per un mese.

L’articolo 143, comma 12 del codice della strada prevede che:

“Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorrere la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 318 a euro 1.272. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi”.

L’uomo aveva proposto ricorso deducendo che il verbale era viziato da una erronea indicazione della norma violata, in quanto dalla descrizione dell’illecito la condotta veniva descritta come “sorpasso contromano”, pertanto essa doveva essere sanzionata ai sensi dell’art. 148 c.d.s. e non del 143, comma 12 che disciplina le norme di comportamento nella posizione dei veicoli sulla carreggiata.

Il Tribunale aveva accolto l’appello riformando totalmente la sentenza di primo grado e precisando che:

“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l’avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa”.

Quindi, il verbale di contestazione, risultava viziato, ma la difformità riscontrata non ne determinava la nullità ma la mera riforma rispetto all’entità della sanzione.

I ricorrenti, nel rivolgersi in Cassazione lamentano il fatto che il Tribunale non abbia ritenuto che l’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza conseguentemente tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quello di circolazione contromano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità ma di concorso formale.

Per gli Ermellini il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come già ribadito con la sentenza n. 21083 del 2006:

“il sorpasso che, in quanto necessario per evitare intralci alla circolazione e sveltire il traffico, costituisce una manovra connaturale alla circolazione dei veicoli è sempre consentita, salvo che non ricorrano le condizioni di pericolo specificamente menzionate nell’art. 148 c.d.s., non comporta necessariamente l’invasione dell’opposta corsia di marca e da essa prescinde la disciplina per esso stabilita, limitandosi questa a stabilire la regola comune che il sorpasso deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia e che se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare”.

Il divieto posto in essere dall’art. 148, comma 10, del codice della strada ha la finalità di prevenire il non avvertibile pericolo derivante

“dalla possibilità che un veicolo procedente in senso inverso abbia invaso la parte della carreggiata percorsa dai veicoli procedenti in senso inverso e, in generale, che la riduzione dello spazio di manovra non consenta ai veicoli coinvolti in un sorpasso di evitare gli ostacoli alla normale circolazione non percepibili dai loro conducenti con la normale tempestività”.

Invece, l’obbligo imposto dall’articolo 143 c.d.s. di circolare sulla parte destra della carreggiata, anche nel caso in cui questa sia libera, e la previsione di una particolare sanzione per chiunque circoli contromano in corrispondenza delle curve e dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità, non mira a tutelare

“la possibilità di reagire efficacemente ad un altrui comportamento pericoloso, ma ad impedire che la violazione del precetto venga posta in essere mediante l’invasione dell’opposta corsia di marcia in situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre ad essere necessitata, sia anche consentita dalla condizioni del flusso veicolare opposto e che, in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti nell’altra corsia e consenta ai loro conducenti di adeguare a detta invasione la propria condotta”.

Detto ciò si evince che superare una vettura in prossimità di una curva, invadendo l’opposta corsia, viola sia la fattispecie sia di un sorpasso vietato quanto quella della violazione contro mano.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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