SUL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI


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Reato di abbandono di animali: risponde per dolo eventuale colui che affida ad un terzo l’animale consapevole della possibilità che questo lo possa abbandonare

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 6609 del 2020

Nel caso di specie il Tribunale aveva condannato gli imputati alla pena di euro 800 di ammenda ciascuno, per il reato di cui all’art. 727 c.p., per aver abbandonato un cane, legandolo ad un palo sito all’interno di un presidio sanitario.

Il reato di abbandono di animali è disciplinato dall’articolo 727 del codice civile e dispone quanto segue:

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Nell’adire la Corte di Cassazione il ricorrente lamenta la decisione di primo grado per averlo i giudici di merito ritenuto responsabile in quanto consapevole dell’avversione che l’ex moglie nutriva nei confronti dell’animale.

Inoltre il ricorrente ritiene che i giudici di merito non avessero applicato correttamente il principio secondo cui

“il proprietario, che abbia affidato il cane a un terzo, risponde dell’abbandono solo quando detto abbandono sia concretamente prevedibile”.

L’animale in questione si trovava nella disponibilità della coimputata, ex moglie del ricorrente da diversi anni.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso, precisando come

“integra la contravvenzione di abbandono di animali la condotta di distacco volontario dall’animale, che consiste nell’interruzione della relazione di custodia e di cura instaurata con l’animale precedentemente detenuto, lasciandolo in un luogo ove non riceverà alcuna cura, a prescindere dalla verificazione di eventi ulteriori conseguenti all’abbandono, quali le sofferenze o la morte dell’animale, eventi che fuoriescono dal perimetro della tipicità disegnato dalla norma incriminatrice”.

Il Tribunale aveva giustamente ravvisato in capo al ricorrente non la colpa ma il dolo eventuale, avendo questo accettato che l’ex moglie, a cui aveva affidato in custodia il cane, lo abbandonasse, soprattutto tenendo in considerazione che era stato proprio il ricorrente a portare a casa il cane senza il consenso della moglie e che questa si era lamentata per il costo dell’animale in una già difficile situazione economica.

Avv. Tania Busetto

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