SUL RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITÀ TRA DUE GIUDIZI E LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, nel caso in cui fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c, non dovendo il secondo giudizio essere di necessità sospeso in attesa che si formi nel primo la cosa giudicata, ma potendo esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., ove il giudice ritenga altrettanto motivatamente di non poggiarsi sull’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione pregiudicante.
A rammentare tale principio è la Corte di Cassazione, sez. 2, con l’Ordinanza Num. 29450 Anno 2018
La vicenda giudiziale
Una società immobiliare, proprietaria del box, compreso in un Condominio al quale si accede tramite una rampa carrabile usata soltanto dalla medesimasocietà e da un condomino, con ricorso ex artt. 1421 e 1137 c.c. impugnava la delibera assembleare con la quale, a maggioranza, era deciso di “assegnare nei cortili una autovettura per condomino“.
La ricorrente sosteneva, in via principale, che tale delibera era nulla perché lesiva del suo diritto di uso e possesso della rampa carrabile che conduceva al box, così come
definitivamente accertato in pregressi giudizi e riconosciuto in precedenti delibere assembleari, in cui agli altri condomini era consentito di parcheggiare la loro auto sulla rampa a titolo meramente precario e di cortesia, oltre che riconosciuto nel regolamento condominiale; in via subordinata, instava per l’annullamento della deliberazione impugnata in quanto affetta da eccesso di potere.
Il Condominio chiedeva il rigetto della domandaed in particolare sosteneva che la tutela conseguita dalla società in sede possessoria non fosse in grado di determinare la
nullità della delibera impugnata e che l’impugnativa di tale delibera avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei condomini che avevano espresso il proprio consenso e non nei
confronti del Condominio e che la ricorrente aveva violato il principio del ne bis in idem, avendo proposto le stesse richieste avanzate in precedenti giudizi conclusisi con le sentenze
depositate in atti.
Il Condominio risulta soccombente nei primi due gradi del giudizio e così si giunge di sua iniziativa innanzi alla Corte di Cassazione e fonda il suo ricorso su sette motivi.
Per la parte che noi interessa qui ci occuperemo del quarto e quinto motivo.
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la
«Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 337, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Roma omesso di conformarsi al disposto di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 10602/2011 ovvero, in alternativa, di sospendere il processo».
Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la
«Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello, in violazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c., omesso di conformarsi al disposto di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n.10602/2011, ovvero, in alternativa, di sospendere il processo».
La decisione della Corte
I due motivi sono stati esaminati e decisi congiuntamente per connessione logico-giuridica e vengono ritenuti fondati.
A riguardo gli Ermellini notano che la contemporanea pendenza sia del giudizio vertente, in sede petitoria, sull’accertamento della proprietà esclusiva della rampa della Società ricorrente, sia del giudizio in cui è stata dedotta l’illegittimità della delibera condominiale, in quanto lesiva del diritto dominicale di cui è stato domandato l’accertamento, determina tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, necessitando quindi un coordinamento fra la decisione della questione pregiudicante e quella della questione pregiudicata.
“E’ ormai consolidato nella giurisprudenza di queta Corte (Cass. sez. un. n. 10027 del 2012 e successive conformi), il principio secondo cui – salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato – quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c, non dovendo il secondo giudizio essere di necessità sospeso in attesa che si formi nel primo la cosa giudicata, ma potendo esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., ove il giudice ritenga altrettanto motivatamente di non poggiarsi sull’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione pregiudicante (Cass. n. 26251 del 2017; cfr. Cass. n. 13823 del 2016; Cass. n. 17473 del 2015). Nella specie , la Corte di merito (in contrasto con i parametri evocati nei motivi quarto e quinto) non si è motivatamente pronunciata, come avrebbe dovuto fare, né sulla volontà di non conformarsi al disposto di cui alla citata sentenza del Tribunale di Roma del 2011, né sulla conseguente alternativa di sospendere il presente giudizio”.
Avv. Tania Busetto