SUL CD. PATTEGGIAMENTO ALLARGATO
La Quinta Sezione penale, in tema di patteggiamento cd. “allargato” ha affermato che rientra nel potere negoziale delle parti anche l’esclusione di pene accessorie obbligatorie
Gli Ermellini con la recente sentenza n. 21177 hanno affrontato il tema del cd. “patteggiamento allargato” a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
L’art. 444 c.p.p. dispone che
1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537 bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale [163 c.p.] non può essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317 bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
L’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. ha modificato il primo comma dell’art. 444 cod. proc. pen., aggiungendovi un inedito secondo periodo per
«L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato». In tal senso il legislatore delegato ha inteso dare attuazione al criterio di delega formulato nell’art, 1, comma 10, lett. a), n.
1) della legge 27 settembre 2021, n. 134, il quale espressamente aveva imposto di «prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare».
Per come espressamente sottolineato nella Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo menzionato, la finalita perseguita dalla riforma è indubbiamente quella di stimolare l’accesso al rito alternativo, consentendo alle parti di far rientrare nell’accordo anche le pene accessorie e la confisca facoltativa ed affermando così «la piena negoziabilità del trattamento sanzionatorio penale nel suo complesso considerato» (così Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 – 01), dando seguito al precedente di identico segno rappresentato dall’art. 1, comma 4, lett.d) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che aveva introdotto nell’art. 444 cod. proc. pen. l’inedito comma 3-bis (che, come già ricordato, è stato espressamente conservato dalle modifiche apportate dal decreto al comma 1 del citato art. 444), il quale, ancorchè limitatamente ai procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione selezionati dalla norma, ha consentito all’imputato di subordinare la propria richiesta alla «esenzione» dalle pene accessorie previste dall’art. 317-bis cod. pen. ovvero all’estensione alle stesse della sospensione condizionale, ma con effetto vincolante per il giudice.
Quindi la modifica NON impone peraltro alle parti di estendere il patteggiamento alle pene accessorie ed alla confisca, MA attribuisce loro solo la facoltà di accordarsi in tal senso.
Quindi sele parti abbiano previsto in proposito con il loro accordo,
il giudice è tuttora tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie, rimanendo conseguentemente ammissibile in tal caso il ricorso per cassazione finalizzato a censurare l’omessa applicazione delle suddette pene con la sentenza (Sez. 3, n. 4768 del 09/01/2024, Blliku, Rv. 285748). Non di meno qualora le parti si siano accordate per l’esclusione delle pene accessorie ovvero sulla loro commisurazione, qualora il giudice ritenga in tale parte l’accordo non accoglibile, dovrà rigettare il patteggiamento nella sua interezza e non potrà limitarsi a recepirlo nella parte relativa alla pena principale negoziata.
Si pone dunque il problema di stabilire l’esatta estensione della disposizione introdotta dalla novella ed in particolare è necessario interrogarsi se l’ampliamento del potere negoziale delle parti riguarda tutte le pene accessorie ovvero solo quelle la cui applicazione è rimessa alla decisione del giudice. Interrogativo che sorge in ragione del fatto che la previsione dell’obbligo di applicare una determinata pena accessoria potrebbe ritenersi idoneo a ridimensionare l’ambito dell’inedito potere negoziale attribuito alle parti dalla riforma, alla luce del fatto che il novellato primo comma dell’art. 444 cod. proc. pen. nulla specifica in merito.
Interrogativo che, secondo il Collegio, deve essere sciolto nel senso che rientra nel suddetto potere negoziale delle parti anche l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie.
Conclusione che trova conferma sul piano sistematico dal confronto con l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., il quale vieta l’applicazione delle pene accessorie in caso di patteggiamento ad una pena detentiva non superiore ai due anni e che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità deve essere interpretato nel senso per cui il suddetto divieto riguarda anche le pene accessorie obbligatorie (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882). In tal senso risulta allora evidente la simmetria della scelta legislativa, tesa a parificare, attraverso il ricorso a formule testuali identiche, l’effetto premiale nelle due forme di patteggiamento, nell’ottica dell’incentivazione del ricorso anche a quello cd “allargato”.

