QUANDO SPETTA IL RIMBORSO PER LE CURE ALL’ESTERO?

La Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 1391 del 19 gennaio 2018 fornisce la risposta a tale quesito

La vicenda giudiziaria

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano accolto la domanda attorea di assistenza sanitaria indiretta ricevuta durante un viaggio, effettuato per motivi di turismo, condannando l’Assessorato Sanità della Regione al rimborso delle spese sanitarie sostenute.

Tale decisione era scaturita tenendo conto della gravità delle condizioni di salute e di urgenza dell’intervento sanitario, tali da consentire la disapplicazione di ogni disposizione che imponeva adempimenti amministrativi al fine di ottenere il rimborso delle spese sanitarie affrontate all’estero.

La decisione della Corte

La vicenda, giunta sino in Cassazione, ha trovato esito negativo per l’originario attore in quanto gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato dall’Assessorato Sanità, richiamando l’art. 3, comma 5 della L. n. 595 del 1985, il quale prevede quanto segue:

“Con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in fora adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario”.

In conclusione gli Ermellini hanno statuito che l’intervento subito dall’originario attore non poteva considerarsi ricompreso tra le prestazioni sanitarie rimborsabili ai cittadini in quanto carente del requisito richiesto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 5 della l. n. 595 del 1985, 2 e 7 del d.m. 3.11.1989 consistente nell’inclusione in lista di attesa presso strutture del Servizio sanitario Nazionale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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